'Cittadinanza e diritti': Chi ha diritto all'assegno per l'assistenza domiciliare - di G. Schittino

'Cittadinanza e diritti': Chi ha diritto all'assegno per l'assistenza domiciliare - di G. Schittino

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Questo articolo tiene a battesimo una nuova rubrica che tratterà di 'affari legali' a cui abbiamo pensato di dare il titolo di 'Cittadinanza e Diritti', che sarà curata, con cadenza mensile, dall'Avv. Giuseppe Schittino con studio in Bagheria in Corso Butera 203. L'Avvocato Giuseppe Schittino vanta una lunghissima esperienza nel campo della tutela dei diritti sociali, è infatti esperto in diritto del lavoro, previdenziale e diritto di famiglia. Tenteremo con questa nuova rubrica di affrontare argomenti rivolti ad un vasto pubblico di lettori e che siano di grande interesse e attualità, attraverso un linguaggio chiaro e semplice. Buona lettura.

Sicilia. Disabili gravi: Chi ha diritto all'assegno per l'assistenza domiciliare - di Giuseppe Schittino

  •  I requisiti per usufruire del beneficio economico
  •  Il patto di cura.

Le Aziende provinciali sanitarie, all’esito di un travagliato iter che, nei mesi scorsi, aveva sollevato un polverone di polemiche e suscitato l’attenzione e l’interesse dei media nazionali, in questi ultimi giorni, hanno finalmente ultimato la ricognizione e l’istruttoria delle istanze avente ad oggetto la corresponsione in favore dei disabili gravissimi dell’assegno di cura per l’assistenza domiciliare, comunemente inteso come “ bonus Crocetta “ , una prestazione non sostitutiva, ma aggiuntiva e complementare che va, pertanto, a sommarsi all’indennità di accompagnamento ed agli altri eventuali benefici previsti dalla legge 104 / 1992 ( handicap grave ).
A fronte di ben 32.000 domande – un vero e proprio esercito di disabili – solo 10. 180 sono state ritenute idonee e quindi meritevoli di accoglimento con la conseguenza che ben ventimila richiedenti si sono visti recapitare, in questi giorni, da parte delle aziende sanitarie territorialmente competenti i relativi provvedimenti di rigetto delle istanze di riconoscimento della condizione di disabilità gravissima a loro tempo, inoltrate.
Perchè tale sforbiciata ?
Per quali motivi un numero cosi elevato di domande non ha avuto un esito favorevole?
La ragione, di certo, è da ricercare nell’errata interpretazione delle leggi ( L.R n. 4 dell’1.03.2017 – D.P. R.S. 532 del 31-03-2017 cosi come modificato dal D.P.R.S 545 / 2017 ) e nel conseguenziale convincimento che fosse sufficiente essere beneficiario dell’indennità di accompagnamento per poter accedere all’assegno di sostegno previsto dalla suddetta normativa.
Così non è.
La titolarità dell’indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/1980, infatti, è una condizione necessaria ma non sufficiente per veder riconosciuta la condizione di disabilità gravissima che consente di incassare tale ulteriore beneficio economico ( quasi 1.500,00 al mese) stante che è necessario, altresì, essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto interministeriale del 26 settembre 2016.
Ed allora, facciamo il punto ed andiamo a vedere cosa prevede la normativa.
L’art. 3 , secondo comma di tale decreto sancisce che “ per persone in condizione di disabilità gravissima si intendono i soggetti beneficiari dell’indennità di accompagnamento o comunque definiti non autosufficienti ai sensi del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 159 /2013 e per i quali si sia verificata almeno una delle seguenti condizioni ( che per facilità di lettura, qui, si riportano in maniera sintetica ) :
a) persone in condizione di coma o stato vegetativo o di minima coscienza;
b ) persone dipendenti da ventilazione meccanica;
c ) persone con grave o gravissimo stato di demenza;
d ) persone con lesioni spinali;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare
f ) persone con deprivazione sensoriale complessa ( cecità totale o con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore ) o ipoacusia pari o superiore a 90 decibel di media nell’orecchio migliore.
g) persone affetto da spettro autistico,livello 3 della classificazione del DSM – 5;
h) persone con diagnosi di ritardo mentale grave o profondo;
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza e monitoraggio continuativa nelle 24 ore, sette giorni su sette per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.
Per poter usufruire, dunque, dell’assegno di assistenza è necessario che il disabile sia già titolare dell’indennità di accompagnamento e che si trovi, altresì, in una delle condizioni patologiche sopra descritte, anche se, a mio parere, la previsione contenuta nella lettera i, è così poco definita, da aver rappresentato il varco attraverso il quale sono transitate le migliaia di istanze che hanno messa a dura prova le Aziende sanitarie preposte alla loro valutazione.
Coloro che, invece, hanno ottenuto il riconoscimento del proprio status di disabile gravissimo riceveranno il relativo beneficio economico previa sottoscrizione di un patto di cura ove dovrà essere dichiarato che le risorse monetarie saranno destinate, in via esclusiva, per il benessere del disabile con indicazione del componente della famiglia che si farà carico dell’assistenza.
E’ stato, inoltre, disposta una cadenza annuale per l’erogazione di tale provvidenza economica che viene, così di fatto, stabilizzata come misura strutturale e non più come intervento emergenziale.

Avv. Giuseppe Schittino

Avv. Giuseppe Schittino 

 

 

 

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