La firma sulla busta paga è prova di pagamento della retribuzione? - di G. Schittino

La firma sulla busta paga è prova di pagamento della retribuzione? - di G. Schittino

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Accade, non di rado, che un lavoratore dipendente lamenti la mancata o errata corrispondenza tra quanto specificato nelle buste paga consegnategli dal datore di lavoro e quanto, effettivamente, abbia percepito a titolo di retribuzione mensile o di Trattamento di fine rapporto o di qualsiasi altra indennità prevista dalla legislazione di settore e dal Contratto Collettivo nazionale di lavoro.

Il caso tipico è quello del lavoratore subordinato che nonostante abbia apposto la propria firma, per ricevuta o per quietanza in calce ad una o più buste paga, non abbia incassato, nella pratica, alcuna somma indicata nel documento o abbia percepito importi di gran lunga inferiori.
Orbene, innanzi a tale discrasia, il giuslavorista chiamato ad affrontare la controversia deve, preliminarmente, chiedersi se il lavoratore che abbia apposto detta sottoscrizione, possa agire, non temerariamente ma con una ragionevole prospettiva di successo, dinanzi l’Autorità giudiziaria competente per materia, per sentir condannare il proprio datore di lavoro a pagargli le differenze retributive (risultanti tra quanto dichiarato in busta e quanto, realmente, erogato) oppure, nei casi di maggiore gravità, i salari, gli stipendi o trattamenti mai corrisposti.
Per dare una soluzione a tale quesito che, sotto il profilo squisitamente giuridico, riguarda l’alea del giudizio, occorre porsi le seguenti pregiudiziali domande:
- La busta paga firmata costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione o semplicemente della consegna della medesima ?
Ed in tutti i casi, in capo a chi è posto l’onere della prova dell’avvenuto pagamento, o al contrario del mancato pagamento ?
E’ questa la causa petendi sulla quale si fonda la molteplicità dei contraddittori che, quotidianamente, vengono instaurati davanti ai Tribunali del Lavoro; è questa la materia del contendere tra le parti in causa le cui posizioni, sovente, sono diametralmente opposte ed attorno alla quale si è formata una diffusa giurisprudenza sia di merito che di legittimità.
A rendere maggiore chiarezza ed a sciogliere gli ultimi dubbi, seppur di natura residuale, è stata, ancora una volta la Corte di Cassazione che, con un recentissima pronuncia, ha ribadito che la firma sulla busta paga non alcun valore probatorio, se non quello dell’avvenuta consegna.
La Suprema Corte, dunque, con l’ordinanza n. 21699 del 6 settembre 2018, sulla scia di pregresse statuizioni che, avevano già sancito che la sottoscrizione per ricevuta non è indice univoco di assoluta corrispondenza tra quanto dichiarato in busta e quanto percepito ed “ in conformità “ alla ratio dell’art. 1 c. 913 della legge 205 /2017 ( legge di bilancio 2018 ) ha evidenziato che la busta paga che viene fatta firmare dal datore di lavoro per ricevuta costituisce prova solo dell’avvenuta consegna del documento e non del pagamento della cifra ivi contenuta.
Alla luce di tale ordinanza, dunque, il prospetto – paga firmato, nel caso in cui il lavoratore ne contesti la corrispondenza rispetto a quanto effettivamente percepito, non potrà essere fatto valere dal datore di lavoro, in maniera certa ed inequivocabile, come una quietanza liberatoria in proprio favore: tale sottoscrizione, in difetto di elementi probatori di segno contrario, può rappresentare presunzione semplice o assoluta di pagamento solo in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti previo adeguato accertamento da parte del Giudice.
In difetto di tali circostanze l’onere della prova della corrispondenza tra quanto indicato in busta e quanto corrisposto al proprio dipendente è in capo al datore di lavoro che non potrà, dunque, far valere, aprioristicamente,la firma del lavoratore sul cedolino come prova del pagamento delle somme specificate nello stesso.
In definitiva, inserire la dicitura “ per ricevuta “ vale, esclusivamente, a dimostrare che il dipendente ha avuto una copia della busta paga, mentre la dicitura “ per quietanza “, anche se sta a significare che è avvenuto il ricevimento di una prestazione, non è sufficiente a provare che il datore di lavoro abbia adempiuto, con esattezza al proprio obbligo retributivo.
Ma, allora, quali sono le circostanze che rendono la firma sulla busta paga un atto liberatorio?
A tal proposito, la Corte di Cassazione/ Lav. con la sentenza 245 dell’11.01.2006, aveva già chiarito che soltanto la firma apposta dal dipendente sui documenti fiscali relativi alla sua posizione di lavoratore subordinato ( CUD e Modello 101 ) costituisce quietanza degli importi ivi indicati come corrisposti da parte del datore di lavoro ed ha il significato di accettazione del contenuto delle dichiarazioni fiscali e di conferma dell’esattezza dei dati riportati: pertanto soltanto in questo caso l’onere della prova della non corrispondenza tra quanto indicato nei documenti fiscali e quanto effettivamente percepito passa in capo al lavoratore.
Dunque, per i Giudici supremi la sottoscrizione dei prospetti paga non ha valore confessorio e non potrà impedire al lavoratore di agire in giudizio per la tutela del diritto, costituzionalmente riconosciuto, di ricevere la giusta retribuzione.
Ed è proprio per questa ragione – in special modo quella di contrastare la prassi adottata da diversi datori di lavoro che, sotto il ricatto del licenziamento, erogano uno stipendio inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva – che la legge 205 del 2017 ( art. 1 c. 910 e segg.) ha imposto a questi e ad ogni altro committente, a far data dall’1 luglio 2018, il divieto di erogare la retribuzione o ogni anticipo di essa in contanti. Tale pagamento dovrà essere effettuato tramite una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi :
- Strumenti di pagamento elettronico;
- bonifico sul conto del lavoratore ;
- pagamento in contanti presso lo sportello postale o bancario dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

 

Avv. Giuseppe Schittino

 

 

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