Indennità di accompagnamento: cosa fare se L'Inps la nega?- a cura dell'Avv. Claudio Ruggieri

Indennità di accompagnamento: cosa fare se L'Inps la nega?- a cura dell'Avv. Claudio Ruggieri

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Che cos’è l’ indennità di accompagnamento, quali sono i requisiti per ottenerla, come presentare la domanda e come opporsi al verbale che nega il beneficio.

 L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Tale indennità, spetta a quei soggetti che siano stati riconosciuti invalidi civili totali, ovverosia con una percentuale di invalidità pari al 100% e che si trovino:
• nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
• ovvero nella impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di un’assistenza continua;
• siano cittadini italiani o cittadini UE residenti in Italia, o siano cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
• risiedano in Italia;
Per gli ultrasessantacinquenni (non più valutabili sul piano dell'attività lavorativa) il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età.
L’indennità è concessa all’invalido che si trova nelle condizioni sopra descritte, indipendentemente dalla sua età, dalle sue condizioni di reddito e dalla composizione del suo nucleo familiare.
Il diritto a percepire l’ indennità di accompagnamento è escluso per gli invalidi che
• siano ricoverati gratuitamente in istituto per un periodo superiore a 30 giorni;
• percepiscano un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
Come ottenere il beneficio:
Per poter presentare domanda all’ INPS è necessario, preliminarmente ottenere il rilascio del certificato introduttivo da parte del proprio medico di base, contenente anche il codice identificativo da allegare alla richiesta.
La domanda può essere inoltrata soltanto per via telematica o tramite il portale dell’ Istituto www.inps.it, accessibile direttamente dagli interessati tramite il rilascio di un apposito codice PIN, oppure tramite patronati o associazioni di categoria dei disabili, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
Successivamente l’ INPS fissa la data della visita innanzi alla Commissione medica integrata per l’ invalidità civile, che visiterà il richiedente, valutando anche tutta la documentazione prodotta per provare la sussistenza dei requisiti.
Alla fine degli accertamenti l’ Istituto manda al richiedente il verbale definitivo. Se il beneficio viene concesso, il procedimento si conclude con l’ erogazione delle provvidenze economiche dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.
In caso di mancata concessione dell’ indennità di accompagnamento, l’ interessato può proporre ricorso entro sei mesi dalla data di comunicazione del verbale sanitario.
Con l’ istituzione delll’ art. 445-bis c.p.c., per poter proporre ricorso avverso il verbale della Commissione medica, occorre necessariamente presentare istanza di accertamento tecnico preventivo per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
Tale accertamento costituisce condizione di procedibilità per l’ eventuale instaurazione del giudizio.
Dopo la presentazione del ricorso presso la Sezione Lavoro del Tribunale di residenza del richiedente, il Giudice provvederà a designare un consulente tecnico d’ ufficio e a fissare un’ udienza nella quale lo stesso presterà giuramento e comunicherà l’ inizio delle operazioni peritali, le quali si svolgeranno alla presenza di un medico legale dell’ INPS e, ove richiesto, di un consulente tecnico di parte.
A quel punto, il Giudice, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio.
In assenza di contestazione, il Giudice, entro trenta giorni, omologa con decreto l’accertamento del requisito sanitario presentato nella relazione del consulente. Il decreto è inappellabile, cioè non si possono più presentare ricorsi.
In caso di contestazione, la parte interessata deve depositare, presso lo stesso Giudice, entro il termine di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando i motivi della contestazione della relazione del consulente.
Per iniziare la procedura il ricorrente deve essere necessariamente assistito da un avvocato e sono, inoltre, a suo carico l’anticipazione delle spese per la consulenza tecnica nonché il costo del contributo unificato, a meno che lo stesso non ne sia esentato per reddito.
Per poter ottenere la suddetta esenzione il ricorrente deve presentare un’ autocertificazione ove dichiari che il proprio reddito, compreso quello dei familiari conviventi è inferiore ad Euro 34.585,23.
Al termine della procedura giudiziaria, per poter ottenere materialmente l’ erogazione della prestazione e degli eventuali arretrati da parte dell’ INPS, sarà necessario avviare la c.d. “fase concessoria”, trasmettendo all’ Ente previdenziale, con le stesse modalità della domanda, la documentazione indispensabile al fine del calcolo delle somme spettanti.

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Avv. Claudio Ruggieri
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