Ordinanza di demolizione a distanza di anni, ipotesi di sospensione e interesse pubblico- di Antonino Cannizzo

Ordinanza di demolizione a distanza di anni, ipotesi di sospensione e interesse pubblico- di Antonino Cannizzo

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L’ordine di demolizione, o ingiunzione di demolizione, è il tipico provvedimento sanzionatorio emesso dalla PA dopo aver accertato la realizzazione di opere abusive. Il destinatario dell’ordinanza, dunque, per evitare ulteriori conseguenze, tra cui l’acquisizione del proprio immobile al patrimonio comunale, dovrà demolire le opere abusivamente realizzate entro 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza stessa.

Si ritiene opportuno precisare che quest’ultimo termine inizia a decorrere non dalla data di accertamento delle opere realizzate ma dalla notifica dell’ordinanza.
In tal senso, il lasso di tempo intercorso dalla data di accertamento degli abusi alla data di emissione dell’ordinanza non può essere ritenuto idoneo a generare una posizione di affidamento nel privato in ordine alla desistenza da parte dell’amministrazione dall’adozione di atti consequenziali, anche se ciò avvenga a notevole distanza di tempo.
A sostegno di quanto evidenziato, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 9 del 2017, ha affermato che nel caso di tardiva adozione del provvedimento di demolizione, la mera inerzia da parte dell’amministrazione, nell’esercizio delle doverose attività finalizzate alla tutela di rilevanti interessi pubblici, non consuma il potere di reprimere l’abuso né è idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall’origine illegittimo.
Infatti, secondo l’Adunanza plenaria, diversamente opinando, si realizzerebbe una sorta di sanatoria automatica legata al decorso del tempo e all’inerzia dell’amministrazione la quale, non solo non è prevista da nessuna norma, ma sarebbe del tutto illegittima, illogica e infondata.
Dunque, chiarito tale aspetto, occorre soffermarsi sulle ipotesi di sospensione dell’ordinanza.
L’ordine di demolizione, a seguito della notifica, e non oltre il tempo in essa indicato, può essere sospeso nel caso in cui il responsabile presenti una istanza di conformità, ex art. 14 l.r. 16/2016 (art. 36 del d.P.R. 380/2001), volta ad ottenere, appunto, la regolarizzazione delle opere abusivamente realizzate.
La presentazione dell’istanza in commento non comporta l’inefficacia dell’ordine di demolizione ma ne sospende unicamente l’esecutività; in altre parole, in pendenza dell’istanza, viene sospeso il termine per demolire e l’Amministrazione non può adottare alcun atto consequenziale.
Dunque, dopo la presentazione dell’istanza, si possono verificare le seguenti ipotesi:
1) L’istanza viene accolta con conseguente regolarizzazione delle opere abusivamente realizzate;
2) L’Amministrazione non si esprime, ossia non prende posizione, nei successivi 60 giorni con conseguente formazione del silenzio - diniego.
Su tale ultimo aspetto si registra un consolidato e costante orientamento interpretativo secondo il quale il silenzio serbato dall’amministrazione sulla domanda di accertamento di conformità, oltre il termine di sessanta giorni, ha natura di silenzio-significativo, tipizzato per legge come diniego tacito, sicché il relativo procedimento viene a concludersi con la formazione, a tutti gli effetti, di un atto negativo tacito (C.d.S. sent. 3417/2019).
Quest’ultimo atto può essere impugnato mediante la proposizione di un ricorso autonomo o per motivi aggiunti; in caso contrario, si realizzerebbe il suo definitivo consolidamento.
In merito alle conseguenze che discendono dalla presentazione della domanda di accertamento il C.G.A.R.S. ha affermato che “la domanda di sanatoria, ordinaria o straordinaria che sia, non comporta l’inefficacia del provvedimento sanzionatorio già emesso, in particolare dell’ordine di demolizione, ma ne sospende l’esecutività, precludendo all’amministrazione di dare ulteriore corso al procedimento, attraverso l’acquisizione del bene al patrimonio comunale.” (C.G.A.R.S. parere n. 205/2017).
Dunque, durante il periodo di sospensione l’Amministrazione interessata non potrà adottare alcun provvedimento o atto consequenziale, essendo obbligata ad attendere il decorso dei 60 giorni per la formazione del silenzio – diniego o ad esprimersi in senso favorevole.
Nel parere innanzi richiamato, nel caso di formazione del silenzio – diniego della domanda di accertamento di conformità, il Consiglio ha affermato che l’ordinanza di demolizione ricomincia a produrre i suoi effetti e che da tale momento andranno ri-calcolati i 90 giorni in essa indicati.
Infine, meritevole di chiarimento appare la considerazione secondo la quale l’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo, pur se tardivamente adottata, non debba essere motivata circa la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale. Conseguentemente, il responsabile dell’abuso non potrà invocare, a sua difesa, l’insussistenza di interessi pubblici alla demolizione delle opere irregolari realizzate a notevole distanza di tempo.
Su tale punto la giurisprudenza amministrativa appare unanime nell’affermare che “non è richiesta una specifica motivazione che dia conto della valutazione delle ragioni di interesse pubblico alla demolizione o della comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati. Ciò in quanto, ricorrendo i predetti requisiti, il provvedimento deve intendersi sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, essendo in re ipsa l'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione” (C.d.S. sent. 5198/2018; T.a.r. Campania 4319/2019).
In conclusione, l’interesse alla demolizione, da parte dell’Amministrazione, prescinde da qualsivoglia valutazione comparatistica tra l’interesse pubblico e quello privato al mantenimento delle opere (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, 28 febbraio 2017, n. 908; id., IV, 12 ottobre 2016, n. 4205; id., IV, 31 agosto 2016, n. 3750).

Avv. Antonino Cannizzo

  

Avv. Antonino Cannizzo
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