Rischia la demolizione la palestra del Liceo Scientifico di Bagheria

Rischia la demolizione la palestra del Liceo Scientifico di Bagheria

cronaca
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Riceviamo e Pubblichiamo: "La palestra del liceo scientifico D'Alessandro di Bagheria è stata costruita in parte su un terreno di proprietà privata ed ora rischia la demolizione.


La terza sezione del TAR Palermo, con sentenza n. 2128 del 5 settembre 2017, a seguito del ricorso presentato dai legittimi proprietari del terreno, si è pronunciata su un procedimento di esproprio regolarmente avviato dalla Provincia Regionale di Palermo, ma per il quale non è mai stato emanato un decreto di espropriazione. Il Tribunale Amministrativo palermitano ha dunque rilevato il verificarsi di un illecito permanente, che la pubblica amministrazione ha l’obbligo giuridico di fare cessare.
Contestualmente all'obbligo di far cessare l'occupazione illegittima del terreno è stata accolta la domanda di risarcimento dei danni procurati ai legittimi proprietari del fondo che decorre dal momento di scadenza dell’occupazione legittima.

L’accoglimento del ricorso proposto dai proprietari dei terreni rischia di scatenare un “polverone” posto che sull’area in questione ricade una parte della palestra del Liceo Scientifico D'Alessandro di Bagheria. La ex Provincia Regionale di Palermo dovrà valutare se procedere alla restituzione delle aree, previa demolizione di quella parte degli edifici scolastici che ricadono nella proprietà dei ricorrenti, o se procedere alla liquidazione dei danni, che si annunciano particolarmente cospicui.
I proprietari delle aree sono stati difesi in primo grado dall’Avv. Giovanni Francesco Fidone e dall’Avv. Marco Greco. “La scelta della via da seguire dovrà essere assunta dagli organi competenti della Provincia entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, per poi terminare il relativo procedimento nei successivi sessanta giorni – chiarisce l'avvocato Gianfranco Fidone - in sostanza, entro 60 giorni si saprà se la Provincia deciderà di demolire una parte di liceo scientifico. Le aree di proprietà dei miei clienti sono state integralmente inglobate all'interno del sedime scolastico del Liceo Scientifico G. D'Alessandro in via Sant'Ignazio di Loyola. La porzione ancora di proprietà dei miei clienti ricade in gran parte ove oggi insiste la palestra della scuola, nella parte posteriore del Liceo Scientifico, staccata dagli edifici dove si svolgono le lezioni.”

STUDIO LEGALE FIDONE
UFFICIO STAMPA

_________________________

La sentenza del TAR Palermo:

Pubblicato il 05/09/2017
N. 02128/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01852/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1852 del 2013, proposto da:
Matteo Greco, Giuseppe Greco, Caterina Greco e Maria Rosaria Greco, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Francesco Fidone e Marco Greco, con domicilio eletto presso lo studio Rosaria Zammataro in Palermo, via G. Serpotta, 66;
contro
Provincia Regionale di Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Cannizzaro e Rosanna Farulla, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Provincia in Palermo, via Maqueda, 100;
Comune di Bagheria, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Trovato, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via delle Alpi, 52;
per la condanna
degli enti convenuti, in via principale, alla restituzione dei terreni occupati, previa riduzione in pristino, e fatto salvo il risarcimento dei danni patiti per il periodo di illegittima occupazione, o, in via subordinata, premessa l’acquisizione ex art. 42 bis T.U. Espr., al risarcimento del danno patrimoniale ingiusto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Regionale di Palermo e del Comune di Bagheria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2017 la dott.ssa Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 3 ottobre 2013 e depositato il successivo giorno 10 i ricorrenti, premesso che nel 2001 era stato approvato dal Comune di Bagheria il progetto dei lavori di costruzione di un edificio scolastico, progetto che includeva il terreno di loro proprietà, in catasto al fg. 6, part. 719, e che nonostante l’irreversibile trasformazione del terreno, la procedura espropriativa non si era conclusa con l’adozione del decreto di esproprio (v. anche sentenza n. 760 del 19 giugno 2012 del Tribunale di Palermo), chiedevano in via principale la restituzione del terreno occupato, fatto salvo il risarcimento dei danni patiti e, in via subordinata, il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita della proprietà ex art. 42 bis DPR n. 327/2001, oltre a quelli asseritamente patiti a causa dell’occupazione illegittima.
Si costituivano in giudizio le amministrazioni intimate, resistendo alle domande dei proprietari.
In vista della trattazione del merito della controversia le parti depositavano memorie difensive ed il Comune di Bagheria chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
All’udienza pubblica del 5 giugno 2017, in cui parte ricorrente eccepiva la tardività del deposito di documenti da parte del Comune in data 5 maggio 2017, la causa è stata posta in decisione.
In via preliminare il Collegio riconosce fondata l’eccezione di tardività del deposito per violazione del termine di cui all’art. 73, co. 1, c.p.a., purtuttavia i documenti prodotti sono in buona parte già presenti in giudizio.
Il ricorso è fondato nei termini e nei limiti che saranno appresso precisati.
Come accennato, la questione oggetto della presente controversia attiene ad un procedimento di esproprio regolarmente iniziato dalla Provincia Regionale di Palermo, ma non definito con il decreto di espropriazione.
Intanto ritiene il Collegio che sebbene la domanda proposta dai Sig.ri Greco vada accolta nei confronti della Provincia che utilizza il bene realizzato, non ricorrono i presupposti per dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Bagheria che venne delegato dalla Provincia agli adempimenti previsti dall’art. 10 l.n. 865/1971, nonché all’emissione dell’ordinanza di occupazione d’urgenza delle aree.
Ciò premesso si osserva che sulla base dell’attuale quadro normativo e della concorde giurisprudenza, civile ed amministrativa che si è pronunziata in fattispecie analoghe, deve ritenersi condivisibile il presupposto sul quale vengono fondate le domande della parte ricorrente, e cioè che nella presente vicenda il bene oggetto di occupazione è rimasto di proprietà del ricorrente, in assenza della adozione di alcun atto utile al trasferimento in favore della Provincia resistente, e della inidoneità, a tal fine, della sua materiale occupazione e trasformazione a scopi di pubblica utilità.
Nella vicenda per cui è causa risulta non contestato che il terreno di proprietà dei ricorrenti, come sopra individuato, sia stato occupato (in virtù di un provvedimento originariamente legittimo ma che nel tempo ha perduto i suoi effetti) per conto della Provincia regionale di Palermo, e che sia stato irreversibilmente trasformato senza che ad oggi sia stato adottato alcun provvedimento di esproprio.
Su tali presupposti è indiscutibile il carattere illecito dell’attuale possesso, da parte della Provincia, del terreno per cui è causa, in assenza di alcun titolo che lo legittimi, a decorrere dalla scadenza dei termini – e quindi della perdita di efficacia - del provvedimento di occupazione temporanea.
Tale situazione però, alla luce della normativa intervenuta e della ormai concorde interpretazione giurisprudenziale, non determina alcuna acquisizione in proprietà del bene per cui è causa, in favore dell’amministrazione espropriante, essendo il meccanismo della così detta “occupazione acquisitiva” ritenuto ormai incompatibile con l’attuale assetto normativo della materia (ex plurimis, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 febbraio 2016, n. 2; IV, 30 maggio 2017, n. 2568; 6 febbraio 2017, n. 494).
Pertanto, come già precisato, non può essere messo in dubbio che la situazione in atto concretizzi un illecito permanente, che la Provincia ha l’obbligo giuridico di fare cessare e devono, quindi, essere positivamente valutate le domande formulate in tal senso da parte ricorrente.
La cessazione di tale illecito potrà avvenire o attraverso la definizione del procedimento previsto dall’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, ovvero con la restituzione ai proprietari del bene illecitamente occupato, oggetto di controversia, previa la sua riduzione in pristino. Rimane, infatti, in capo alla P.A. il potere-dovere di valutare se procedere alla restituzione delle aree indebitamente occupate o se emanare un provvedimento di ablazione postumo delle stesse.
Qualora la Provincia regionale di Palermo decidesse di acquisire il bene in oggetto, dovrà liquidare in favore del ricorrente i danni come richiesto e come espressamente previsto dall’art. 42 bis DPR n. 327/2001.
In alternativa, l’ente locale dovrà ripristinare l’originario stato dei luoghi illecitamente occupati e poi restituirli al ricorrente.
La scelta della via da seguire dovrà essere assunta dai competenti organi della Provincia entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, per poi essere terminato il relativo procedimento nei successivi sessanta giorni: il provvedimento finale dovrà essere tempestivamente notificato ai proprietari e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente, nonché comunicato alla Corte dei Conti.
E’ altresì fondata la domanda di risarcimento dei danni per occupazione illegittima, decorrente dal momento di scadenza dell’occupazione legittima e fino al momento di regolarizzazione dell’attuale situazione (attraverso la definizione del procedimento ex art. 42 bis, ovvero con la restituzione del terreno al suo legittimo proprietario), nella misura del 5% del valore che l'immobile aveva in ogni anno successivo alla scadenza della occupazione legittima.
Dalle somme da corrispondere dovrà essere detratto, ovviamente, quanto già eventualmente corrisposto a vario titolo ai ricorrenti (i quali hanno già percepito l’80% dell’indennità di occupazione ed espropriazione: v. determ. n. 53 del 17 aprile 2003), subordinando, come per legge, l'effetto traslativo all'effettivo pagamento delle somme.
La posta risarcitoria per l’occupazione illegittima dovrà essere corrisposta anche nel caso in cui l'amministrazione dovesse optare per la restituzione: in tal caso, ove le somme già ricevute dai ricorrenti si rivelassero superiori al danno da occupazione, esse dovranno essere restituite per l'eccedenza.
I criteri di valutazione del danno sono quelli indicati dall’art. 42 bis, co. 3, del d.P.R. n. 327/2001, il quale trova applicazione anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore (comma 8).
Occorre infine precisare che la procedura espropriativa non può che essere riferita alla particella così come catastalmente individuata e quindi per mq. 1.170. Tale è l’estensione della particella 719 che risulta dalla dichiarazione di pubblica utilità, con allegato piano particellare (delib. n. 1/2001), ed è così indicata pure nel verbale di immissione in possesso del 20 dicembre 2001, sottoscritto anche dagli odierni ricorrenti.
Sull’eventuale eccedenza, fino alla concorrenza di mq 1.330 che la parte ritiene corrispondere alla estensione effettiva dell’area così come occupata e però a tutt’oggi nella disponibilità dell’Ente, questo giudice è privo di giurisdizione, trattandosi di occupazione sine titulo e rientrando la relativa controversia nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr., tra le più recenti, la sentenza di questa Sezione n. 1344 del 17 maggio 2017).
In conclusione il ricorso deve essere accolto, per la parte del terreno oggetto della dichiarazione di pubblica utilità (mq. 1.170) e, per l’effetto, dichiarato che la Provincia Regionale di Palermo ha l’obbligo di restituire ai ricorrenti detto terreno, previa sua riduzione in pristino, ove non ritenga di attivare il procedimento di acquisizione ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, nei termini indicati in motivazione; ha altresì l’obbligo di risarcire il danno derivante dalla sua indebita occupazione, secondo quanto sopra indicato; il ricorso deve esser invece dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, per la restante parte di terreno indicata in ricorso.
Avuto riguardo agli specifici profili della controversia, ed all’accoglimento solo parziale delle pretese di parte ricorrente, si ritengono sussistenti i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie secondo quanto indicato in motivazione, ed in parte lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:
Solveig Cogliani, Presidente
Caterina Criscenti, Consigliere, Estensore
Maria Cappellano, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Caterina Criscenti Solveig Cogliani

IL SEGRETARIO

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