La replica dell'ass. Tripoli alle accuse di Maggiore:'secondo l'Assessorato nessuna incompatibilità'

La replica dell'ass. Tripoli alle accuse di Maggiore:'secondo l'Assessorato nessuna incompatibilità'

Politica
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L'Ufficio Stampa del comune di Bagheria ha diffuso una articolata replica alle considerazioni contenute nella lettera del signor Fabio Maggiore che integralmente riportiamo.

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L'Ufficio Legale della Regione Siciliana ha redatto uno specifico parere nel quale ha escluso la sussistenza di qualsiasi irregolarita' e soprattutto ha escluso che la legge 215 del 2004 si applichi agli assessori. Le norme astrattamente rilevanti sono due: la legge 215 del 2004 e il Testo Unico Enti Locali.

Ma anche volendo entrare nel merito delle previsioni, nessuna disposizione della legge 215 e' stata violata. Nessun conflitto di interessi sussiste perche' non e' stato adottato alcun atto o omessa l'adozione di alcun atto. !Mi preme ribadire, si spera in maniera DEFINITIVA, che Il presunto conflitto di interessi richiamato NON sussiste: a dichiararlo è l’Ufficio Legislativo e Legale della Regiona Siciliana, il quale, con nota prot. 26039 del 24/12/2014, in risposta al quesito posto dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente proprio a seguito dell’istanza di rigetto da parte del Sig. Maggiore Fabio, preliminarmente rileva che la normativa sul conflitto di interessi non riguarda la fattispecie in esame in quanto applicabile ai soli organi di governo nazionale (Legge n. 215 del 20 Luglio 2014, art. 1 comma 2).

Rileva ancora come la disposizione in parola sia comunque espressione di un più generale principio di astensione dal “prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini fino al quarto grado”, principio già fissato espressamente dall’art. 78 d.lgs n. 267/2000 per gli Amministratori enti locali. “In ogni caso, il conflitto di interessi di cui all’art. 3 legge 215/04 si configura allorché il titolare di una carica di governo debba intervenire nell’adozione di un provvedimento cui abbia interesse lo stesso soggetto o il coniuge o parenti entro il secondo grado, ovvero imprese o società controllate da questi”.

Nel caso in esame, conclude l’Ufficio Legislativo e Legale, non ricorre tale situazione conflittuale in quanto il titolare di carica pubblica non interviene nel procedimento di competenza dell’Amministrazione regionale che, ai fini delle proprie determinazioni, dovrà soprattutto perseguire l’interesse pubblico al più proficuo utilizzo della concessione.

Va precisato che il progetto allegato alla istanza di concessione demaniale di un tratto di suolo di proprietà del Demanio della Regione Siciliana è stato presentato in data 29 Aprile 2014 e dunque in periodo antecedente rispetto a quello in cui ho ricoperto qualsiasi carica pubblica e dunque nello status di privato cittadino.

Il Comune di cui il sottoscritto è attualmente Amministratore, non interviene in alcun modo nell’iter del procedimento, se non nella formulazione di un parere tecnico in ordine alla conformità urbanistica rispetto agli strumenti vigenti. L’attività espletata dal Comune ha infatti carattere vincolante per legge, esprimendo solamente un parere tecnico del Dirigente al quale l’Assessore non può partecipare per legge (art. 4 d.lgs 165/2001), e soprattutto il Comune non svolge alcuna attività di autorizzazione e/o concessione in merito alla richiesta, in quanto espleta solamente attività obbligatorie di certificazione.

Il Comune, peraltro, ha agito sempre e comunque in piena autonomia, attestando la conformità urbanistica in merito ad entrambe le richieste di concessione, lo stesso giorno ed entrambe con parere favorevole, senza che il ruolo ricoperto dal sottoscritto potesse in alcun modo favorire la mia posizione.

Riguardo all'art. 78. del Testo Unico Enti Locali, difetta completamente il presupposto essenziale dell'esercizio dell'attivita' professionale. Infatti io ho cessato qualsiasi attivita' professionale dal momento dell'insediamento, e l'essermi limitato a trasmettere al Genio Civile una integrazione con i calcoli strutturali nel mio unico personale interesse non e' attivita' di tipo professionale, se considerata nella sua episodicita' e sotto il profilo per cui non e' stata oggetto di alcun incarico da parte di alcun cliente.

In ogni caso, mancano altri due presupposti: l’ufficio destinatario della integrazione con i calcoli e' il Genio Civile, che opera al di fuori del territorio comunale. E soprattutto difetta l'attualita ''della presunta incompatibilita': infatti a partire dal 19 Febbraio 2015 e' stato incaricato altro tecnico di seguire il prosieguo della pratica.

Il Sottoscritto, inoltre, ha sospeso la propria attività professionale in ordine a qualsiasi procedimento nei confronti di terzi. Dal giorno in cui ho l’onore e l’onere di ricoprire l’incarico di Assessore, infatti, non solo mi sono dimesso dagli incarichi precedenti, ma nessun incarico professionale mi è stato ulteriormente conferito, ne’ in questo ne’ in altro Comune, non avendo quindi tratto alcun guadagno economico ne’ soddisfatto alcun interesse personale derivante dalla carica ricoperta.

Del parere dell’Ufficio Legislativo e Legale ne era sicuramente a conoscenza Il Sig. Fabio Maggiore, il quale, non rassegnatosi all’idea di dover concorrere con altro soggetto per
l’assegnazione dell’area da parte della Regione Siciliana, evidentemente preoccupato del fatto che il suo progetto non ha assunto nei termini i necessari pareri di altri Enti coinvolti, rischiando tuttora l’esclusione, ha ritenuto di infangare la mia onorabile reputazione e di sollevare un caso politico per tentare di trarne vantaggi in ordine alla sua richiesta.

dott. Luca Tripoli, assessore all'urbanistica

 

nell foto l'area del Sarello

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