Mozione consiliare per sospendere l'acquisizione immobili abusivi al patrimonio comunale

Mozione consiliare per sospendere l'acquisizione immobili abusivi al patrimonio comunale

Politica
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Mozione per la sospensione delle Ordinanze di acquisizione al Patrimonio Comunale, conseguenti a precedenti Ordinanze di Demolizione relative alla fascia dei 150 metri dalla battigia.

 La mozione, firmata dai consiglieri: Domenico Prestigiacomo, Gino Di Stefano, Nino La Corte, Anna Zizzo, Michele Rizzo, Pina Provino, Pietro Di Piazza, Paolo Amoroso, dovrebbe essere discussa nel prossimo consiglio comnale del 7 luglio 2020.

La mozione impegna l'amministrazione 
- a sospendere, nelle more della superiore verifica, l’efficacia dei provvedimenti repressivi-sanzionatori già emanati e l’emissione di nuovi per gli edifici realizzati sulla fascia d’arretramento di 150 metri dalla battigia fino all’esito della verifica medesima;
- a dare corso a quanto risulterà necessario per rendere coerente lo strumento urbanistico generale all’esito della verifica.

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Di seguito il testo integrale della mozione:

Al Presidente del Consiglio Comunale
di Bagheria
SEDE

OGGETTO: Mozione per la sospensione delle Ordinanze di acquisizione al Patrimonio Comunale, conseguenti a precedenti Ordinanze di Demolizione relative alla fascia dei 150 metri dalla battigia.

I sottoscritti Consiglieri Comunali nell’espletamento delle proprie funzioni consiliari, e nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo, controllo politico-amministrativo e relativa alla promozione di iniziative e di interventi da parte dello stesso Consiglio, con la presente;

Considerato che:
- Il Comune di Bagheria ha emanato numerose ordinanze di acquisizione al suo patrimonio di edifici e relative aree di sedime ed aree circostanti, conseguenti a precedenti ordinanze di demolizione non ottemperate, afferenti ad immobili costruiti nella fascia dei 150 metri della battigia;
- la gran parte di dette ordinanze sono state impugnate presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Palermo ed i relativi giudizi sono tuttora pendenti o, se decisi, sono oggetto d’appello avanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana;
- che l’art. 15, primo comma, lettera a), della legge della Regione Siciliana del 12 giugno 1976 n. 78 [Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia], in G.U.R.S. 16 giugno 1976 n. 36, entrata in vigore lo stesso giorno, recita:
o “Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B (ex d.m. n. 1444/1968 – n.d.e.), in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni:
o a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati …”;
- che l’art. 2 del d.m. n. 1444/1968, recita:
o “Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765: …
o B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq …”;
- fino all’arresto giurisprudenziale del quale si dirà di seguito (sentenza C.G.A. n. 554/2018), ha prevalso il principio, secondo il quale sarebbero “… illegittime le perimetrazioni all’interno della fascia di ml. 150 dalla battigia, impresse dallo strumento urbanistico in data successiva all’entrata in vigore della L.r. 78/76. …”, il quale, però, non si concilia con il fatto che la prescrizione d’arretramento dalla battigia, introdotta dall’art. 15, primo comma, lettera a), della l.r. n. 78/1976, n. 36, entrata in vigore il 16 giugno 1976, lo stesso giorno della sua pubblicazione, è imposta ai comuni “Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali …” e, conseguentemente, non si concilia con il fatto che nessuno strumento urbanistico generale comunale già adottato ed approvato prima del 16 giugno 1976, poteva contenere la prescrizione d’arretramento sopravvenuta a quella stessa data.
- con riferimento al Comune di Bagheria, “… le perimetrazioni all’interno della fascia di ml. 150 dalla battigia …”, non potevano essere impresse dallo strumento urbanistico vigente prima dell’entrata in vigore della L.r. 78/76, stante che al 16 giugno 1976, il Comune di Bagheria non era dotato di strumento urbanistico generale, poiché l’originario (c.d. “primo”) P.R.G. di Bagheria è stato approvato successivamente, giusta decreto assessoriale della Regione Siciliana del 19 giugno 1976, n. 76, con stralci, tra i quali quello afferente alla zona costiera;
- conseguentemente, tutti gli inquadramenti del territorio bagherese nell’ambito delle zz.tt.oo. stabilite dal d.m. n. 1444/1968, sono impressi “… dallo strumento urbanistico in data successiva all’entrata in vigore della L.r. 78/76. …” e non poteva essere altrimenti, giusta la cronologia sopra precisata;
- l’art. 15 della l.r. n. 78/1976 è norma diretta “Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali…” e, quindi, sul piano logico, era ed è diretta ai Comuni siciliani privi di strumento urbanistico alla data della sua entrata in vigore (16 giugno 1976) e, di conseguenza, l’eccezione, stabilita dallo stesso articolo per le zone “A” e “B”, non poteva e non può riferirsi a quelle zone così qualificate dagli strumenti urbanistici già approvati alla data del 16 giugno 1976 ma, ragionevolmente e necessariamente, è inequivocabilmente riferita anche alle altre zone che, alla suddetta data di entrata in vigore della l.r. n. 78/1976, ne avevano i requisiti stabiliti dall’art. 2 del d.m. n. 1444/1968;
- Il legislatore regionale del 1976, infatti, ha sostanzialmente inteso "fotografare" la situazione di fatto delle coste siciliane, esistente all’epoca (16 giugno 1976), escludendo dalla prescrizione d’arretramento soltanto le zone che avevano già subito interventi edificatori, tali da integrare zone “A” o “B” sulla base dei parametri e dei criteri stabiliti dal d.m. n. 1444/1968, ma impedendo che la pianificazione locale potesse successivamente procedere a difformi interventi programmatori del territorio (cfr. C.G.A.R.S. n. 1220/2010);
- di conseguenza, l’esclusione dall’assoggettamento alla prescrizione d’arretramento dalla battigia, stabilita ope legis per le zone “A” e “B”, vale sia per quelle già così classificate negli strumenti urbanistici in vigore alla data d’entrata in vigore della l.r. n. 78/1976 sia per le zone omogenee le quali, pur non essendo già così classificate negli strumenti urbanistici in vigore alla data d’entrata in vigore della l.r. n. 78/1976, tuttavia, avevano anch’esse, a quella stessa data, tutti i requisiti delle zone “A” o “B”, stabiliti dal d.m. n. 1444/1968;
- sulla base dei fatti e delle argomentazioni sopra esposti e di altri qui non riportati per necessità di sintesi, il Comune di Bagheria ha già avviato a soluzione la questione in trattazione, sebbene limitatamente alla c.d. “zona di Via Vasco De Gama” in territorio della Frazione di Aspra, giusta deliberazione della Giunta n. 2 del 3 gennaio 2019, contenente il seguente atto d’indirizzo:
o “… attivare le procedure, ricorrendone i presupposti ed ove null’altro vi osti, per la redazione di una variante urbanistica al P.R.G., afferente alle aree poste all’interno della porzione di territorio comunale della Circoscrizione di Aspra, compreso tra la via Concordia Mediterranea e la prevista nuova viabilità Mare-Monti, con la quale sia ripristinata la sua previgente qualificazione e localizzazione in z.t.o. B3, riconosciuta legittima a seguito dell’intervento ispettivo regionale di cui alla richiamata nota n. 71627 del 03.12.2003, in sostituzione dell’attuale in z.t.o. “E1”, e, conseguentemente, sia fatta rientrare nell’esclusione dall’assoggettamento alla prescrizione d’arretramento di 150 metri dalla battigia, stabilita dallo stesso art. 15 della medesima l.r. n. 78/1976 (“… in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B …”), avendo essa i connotati oggettivi della z.t.o. B stabiliti dal d.m. n. 1444/1968 alla data d’entrata in vigore della l.r. n. 78/1976, come pure accertato dall’Autorità regionale all’esito del suddetto intervento ispettivo, e giusta quanto stabilito con la recentissima sentenza del 4 luglio 2018, n. 554, pubblicata il 9 ottobre 2018, del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana …”;
- a sostegno del suddetto atto d’indirizzo, che fonda sulla sussistenza, alla data dell’entrata in vigore della l.r. 78/76, dei connotati oggettivi della z.t.o. “A” o “B” e, segnatamente, della z.t.o. “B3” (Aree urbane di margine di completamento con indice di 3,00 mc/mq) nella zona in parola, milita:
o l’esito delle verifiche svolte dai progettisti incaricati della revisione integrale del 1998/2002 del P.R.G. di Bagheria, adottata con deliberazione del Commissario regionale ad acta del 23 novembre 1998, n. 238/comm., ed approvata con decreto dirigenziale del Dipartimento regionale urbanistica dell’8 aprile 2002, n. 148/DRU, e, prima ancora, l’esito delle verifiche dalle quali sono scaturite le deliberazioni del Consiglio comunale di Bagheria del 3 febbraio 1984, n. 155, del 2 febbraio 1984, n. 153, e del 13 dicembre 1982, n. 657;
o l’esito favorevole della verifica ispettiva disposta ed espletata dall’Autorità regionale in relazione al ricorso gerarchico proposto da un cittadino avverso il provvedimento della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, n. 10754 del 18 febbraio 2002, di non luogo a pronunciarsi in relazione al progetto di realizzazione di un complesso residenziale ricadente nella z.t.o. B di Aspra e, cioè, nella stessa z.t.o. di cui trattasi, nella cui correlata nota dell’Assessorato territorio ed ambiente della Regione Siciliana, Dipartimento regionale urbanistica, Servizio III, prot. 71627 del 3 dicembre 2003, avente ad oggetto “Comune di Bagheria – Zona B3 ad Aspra”, si legge che, dall’esito dell’intervento ispettivo “è risultato che nella zona in questione, al momento dell'adozione del P.R.G., il rapporto di copertura e la densità territoriale erano superiori a quelli previsti dal D.I. 1444/68 per l'individuazione delle zone B” e che tale verifica è stata effettuata “considerando gli edifici già esistenti al 1978 entro la fascia dei 150 mt. dalla battigia (anno del rilievo aerofotogrammetrico su cui sono visualizzali gli edifici esistenti e allegato alla relazione ispettiva con il n.3), e quelli posteriori al 1978 fuori dai 150 mt. dalla battigia, come risulta dalle altre allegate aerofotogrammetrie rilevate in epoca successiva al 1978”;
o la recentissima sentenza del 4 luglio 2018, n. 554, pubblicata il 9 ottobre 2018, con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha stabilito che anche le aree le quali, sebbene non formalmente classificate come “A” e “B”) dagli strumenti urbanistici generali vigenti alla data d’entrata in vigore della l.r. n. 78/76, avevano, tuttavia, a quella stessa data i requisiti delle zone “A” e “B”, rientrano nell’esclusione dall’assoggettamento alla prescrizione d’arretramento di 150 metri dalla battigia, stabilita dallo stesso art. 15 della medesima l.r. n. 78/1976 (“… in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B …”);
- la sussistenza dei requisiti delle zone “A” e “B” alla data d’entrata in vigore della l.r. n. 78/76 (16 giugno 1976), già accertata per la c.d. “zona di Via Vasco De Gama” in territorio della Frazione di Aspra, ricorre, con ogni probabilità, anche per altre zone costiere del territorio comunale, quali Plaia, Sarello, Mongerbino e Capo Zafferano, tant’è che i redattori dell’originario P.R.G. di Bagheria, avevano qualificato quale z.t.o. B3 le zone medesime;
- gli accertamenti dell’esistente svolti dai redattori dell’originario P.R.G. di Bagheria, dai quali è scaturita la qualificazione “B3” delle zone medesime, non sono inficiati dal fatto che l’Autorità regionale, in sede di approvazione del predetto strumento urbanistico (decreto assessoriale del 19 giugno 1976, n. 76), abbia stralciato l’intera porzione di territorio comunale a nord della strada statale 113, in essa comprese le predette zone costiere (Plaia, Sarello, Mongerbino e Capo Zafferano), tant’è che nella rielaborazione del P.R.G. delle zone così stralciate, adottato con delibera consiliare n. 657 del 13/12/1982, la qualificazione “B3” è stata mantenuta ferma;
- la competente Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, nella stesura della recente sua proposta di Piano Paesistico, con riferimento all’ambito che qui rileva, ha previsto il recupero edilizio ed urbanistico, con destinazione 4q, di buona parte delle zone costiere in parola;
- l’atto d’indirizzo di cui alla deliberazione di Giunta n. 2 del 3 gennaio 2019, con la quale l’Amministrazione comunale di Bagheria ha già avviato a soluzione la questione in trattazione, è limitato alla c.d. “zona di Via Vasco De Gama” in territorio della Frazione di Aspra, sebbene la sussistenza, alla data dell’entrata in vigore della l.r. 78/76 (16 giugno 1976), dei connotati oggettivi della z.t.o. “A” o “B” e, segnatamente, della z.t.o. “B3”, ricorresse e ricorra anche per le altre zone costiere del territorio comunale, quali quelle sopra esaminate (Plaia, Sarello, Mongerbino e Capo Zafferano);
- la verifica ed il riscontro della sussistenza - anche nelle predette zone costiere (Plaia, Sarello, Mongerbino e Capo Zafferano) - dei connotati oggettivi della zona A o B, alla data d’entrata in vigore della l.r. n. 78/1976, determinerebbe la venuta meno della legittimità dei provvedimenti di diniego delle richieste concessioni edilizie in sanatoria, delle ordinanze di demolizione, delle acquisizioni al patrimonio del Comune degli edifici, delle aree di sedime e delle aree circostanti nonché delle stesse demolizioni eseguite dai destinatari dei suddetti provvedimenti repressivi-sanzionatori, poiché a ciò costretti, nonché di quelle eseguite “in danno” dal Comune stesso;
- nulla, pertanto, giustifica il fatto che l’atto d’indirizzo non sia esteso alle altre zone costiere del territorio comunale, in aggiunta alla c.d. “zona di Via Vasco De Gama”, non essendo configurabile né legittima una riconduzione al giusto limitata a quest’ultima zona costiera e non anche alle altre, “a parità di situazione” ed ove null’altro vi osti;
- nulla giustifica l’attuale disparità di trattamento tra i proprietari di edifici ricadenti nella c.d. “zona di Via Vasco De Gama” e quelli di edifici ricadenti nelle restanti zone costiere, stante che soltanto per i primi è stata sospesa l’efficacia dei provvedimenti repressivi-sanzionatori già emanati e l’emissione di nuovi;
- i principi costituzionali dell’eguaglianza e del “buon andamento” ed imparzialità dell’amministrazione, stabiliti dagli artt. 3 e 97 della Carta fondamentale, impongono di porre rimedio alla situazione di disparità di trattamento sopra rappresentata, così come lo impone il rischio di danno erariale, per i casi in cui, all’esito definitivo dei giudizi, fosse acclarata l’illegittimità dei provvedimenti repressivi-sanzionatori emanati dall’Amministrazione comunale (soprattutto con riferimento alle acquisizioni ed alle demolizioni eseguite);
- tutte le questioni sopra esaminate potrebbero essere risolte correttamente:
o procedendo senza ritardo e con ogni consentita sollecitudine alla verifica ed alla delimitazione di tutte le zone costiere del territorio comunale, che avevano i requisiti della z.t.o. “B”, stabiliti dall’art. 2 del d.m. n. 1444/1968, alla data d’entrata in vigore della l.r. n. 78/1976 e di quelle che tali requisiti avevano alla data d’entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, c.d. legge Galasso, con la quale sono state introdotte nella legislazione nazionale le prescrizioni d’arretramento degli edifici dalla riva dei mari;
o sospendendo l’efficacia dei provvedimenti repressivi-sanzionatori già emanati e l’emissione di nuovi per gli edifici realizzati sulla fascia d’arretramento di 150 metri dalla battigia fino all’esito della verifica di cui al punto che precede;

FA VOTI ED IMPEGNA L’AMMINISTRAZIONE ATTIVA

- a disporre senza ritardo e con ogni consentita sollecitudine la verifica e la delimitazione di tutte le zone costiere del territorio comunale, che avevano i requisiti della z.t.o. “B”, stabiliti dall’art. 2 del d.m. n. 1444/1968, alla data d’entrata in vigore della l.r. n. 78/1976 e di quelle che tali requisiti avevano alla data d’entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, c.d. legge Galasso, con la quale sono state introdotte nella legislazione nazionale le prescrizioni d’arretramento degli edifici dalla riva dei mari;
- a sospendere, nelle more della superiore verifica, l’efficacia dei provvedimenti repressivi-sanzionatori già emanati e l’emissione di nuovi per gli edifici realizzati sulla fascia d’arretramento di 150 metri dalla battigia fino all’esito della verifica medesima;
- a dare corso a quanto risulterà necessario per rendere coerente lo strumento urbanistico generale all’esito della verifica, di cui ai punti che precedono

 

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