Il fine vita e la Legge sul Biotestamento- di Giuseppe Schittino

Il fine vita e la Legge sul Biotestamento- di Giuseppe Schittino

attualita
Typography

Il secondo numero della rubrica 'Cittadinanza e Diritti' curata dall'Avvocato Giuseppe Schittino affronta con la consueta chiarezza e completezza d'informazioni un argomento delicato, quello del fine vita e della legge 219 / 2017 sul Biotestamento: Il consenso informato ed il divieto di accanimento terapeutico, l’abbandono delle cure.

A dieci anni dalla tragica fine di Piergiorgio Welby, al quale furono negate le esequie religiose, ad otto anni dalla morte di Eluana Englaro, la cui vicenda umana fece esplodere un acceso dibattito nelle aule del Parlamento ed a pochi mesi dalla scomparsa di Dj Fabo che decise di porre fine alle proprie sofferenze ricorrendo alla pratica del “ suicidio assistito “ in Svizzera, è stata finalmente approvata, il 14 dicembre 2017, in via definitiva la legge sul “ Biotestamento. “

La legge 219 / 2017, entrata in vigore il 31 gennaio di quest’anno, da più parti definita una scelta di civiltà, disciplina una materia molto delicata, quale quella di consentire all’individuo di dichiarare il proprio orientamento sul c.d fine vita, riconoscendo ad ogni persona di maggiore età la possibilità di interrompere le terapie mediche alle quali si è sottoposti, interruzione che prima poteva essere decisa, su istanza di parte, solo dai Tribunali territorialmente competenti.

Il fulcro della legge è rappresentato dalle norme che riconoscono ad ogni individuo la libertà di autodeterminazione: innanzi allo strazio di una malattia dalla prognosi infausta il paziente potrà consapevolmente decidere di accettare la propria condizione fino al suo esito naturale o di porre fine alle proprie sofferenze avvalendosi degli strumenti previsti dalla normativa in vigore.
Ma cosa prevede la legge 219/2017 ?
Il testo si compone di otto articoli che spaziano dal consenso informato, al divieto di accanimento terapeutico, alla medicina palliativa, sino a giungere al baricentro della nuova legge e cioè alle Disposizioni anticipate di trattamento ( DAT ).
Fatta tale premessa, esaminiamo, adesso, per sintesi, le disposizioni contenute nell’articolato normativo.
L’articolo 1, preliminarmente, prevede che “ nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero ed informato della persona interessata “ , consenso che deve essere prestato e documentato in forma scritta o mediante video registrazione o altri strumenti che consentano al malato di comunicare.
Conseguentemente viene riconosciuto ad ogni persona maggiorenne il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario, ivi comprese l’idratazione e la nutrizione artificiali, anche quando il rifiuto di tali prestazioni comprometterà l’aspettativa di sopravvivenza od ogni speranza di guarigione.
La legge, nel prosieguo, affronta e disciplina un altro profilo che attiene alla dignità della persona e quindi di natura etica più che giuridica : a fronte di una patologia che , nel breve termine, non lascerà scampo e nell’imminenza di morte, introduce il divieto di accanimento terapeutico, prevedendo, in tali casi, che il medico ricorra alla sedazione profonda palliativa in associazione con la terapia del dolore, dietro consenso del paziente o di un familiare da questi, preventivamente, indicato.
Il nostro legislatore, dunque, nel rispetto dei principi della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con la vigente legge, ha inteso tutelare non solo il diritto alla salute ma soprattutto la dignità dell’individuo, al quale, viene, riconosciuto, altresì, il diritto di essere informato, in maniera comprensibile riguardo alla diagnosi ed alle cure che s’intendono praticare, riconoscendo, allo stesso tempo, a coloro che, non sono pronti, psicologicamente ad affrontare l’infelice condizione che sono costretti a vivere, la facoltà di rifiutare, in tutto od in parte, di ricevere tali delucidazioni, delegando, in tal caso una persona di fiducia che, in sua vece, concorderà con il personale sanitario il percorso terapeutico da seguire.
Il quadro normativo, sopra delineato, riguarda, dunque, le persone che essendo, attualmente, affetti da una patologia, sono, comunque, in condizioni di assumere, autonomamente, delle decisioni di così grande rilevanza per il proprio quadro clinico.

E se, invece, si vuole disporre per il futuro ?

Può, una persona, in perfette condizioni di salute, manifestare già da adesso, le sue scelte, fornendo indicazioni in materia di trattamenti sanitari, a cui, eventualmente, potrà essere – o non essere – sottoposto ?
La risposta è affermativa e costituisce la vera innovazione o se si preferisce – la rivoluzione culturale – introdotta dalla legge 219 del 2017.
In ordine a tale profilo, l’articolo 4 dispone che ogni persona di maggiore età, capace d’intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità intellettiva, può, attraverso le Disposizioni anticipate di trattamento ( DAT ) esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, indicando un fiduciario ( che dovrà accettare la nomina per iscritto ) che lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture ospedaliere.
Le DAT non sono altro che il Biotestamento con cui è dato disporre del proprio fine vita: interrompere ogni terapia quando l’esito sarà comunque infausto, rifiutare i trattamenti chemio – terapici allorquando la malattia oncologica si presenta con un decorso sfavorevole o interventi chirurgici invasivi ma non risolutivi o ancora la ventilazione meccanica ecc…..
Su tal punto, è necessario, però, prestare la massima attenzione.
Ed infatti nel caso in cui le DAT appaiono palesemente incongrue o qualora, con il decorso del tempo, emergano nuove terapie, il medico, in accordo con il fiduciario, potrà disattenderle e nel caso di divergenze, l’ultima parola spetterà alla Magistratura.

Ma come si compilano e formalizzano le DAT ?

La legge prevede diverse forme e modalità:
1 ) atto pubblico, rivolgendosi ad un notaio;
2 ) scrittura privata, autenticata da un pubblico ufficiale
3) scrittura privata da consegnarsi, personalmente, presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza che provvederà all’annotazione in un apposito registro.
4 ) Con l’ausilio di dispositivi che consentano alla persona affetta da disabilità di comunicare.
Trattandosi di atti che hanno ad oggetto il supremo bene della vita è principio inderogabile che le DAT siano modificabili e revocabili in qualunque momento e nei casi di urgenza, annullabili anche verbalmente, così come in qualsiasi tempo potrà essere revocato l’incarico conferito al fiduciario designato.
Di certo, la legge sul Biotestamento che, in nessun modo, legalizza l’eutanasia che, nel nostro ordinamento rimane un rimedio contra legem, ha fatto compiere al nostro Paese un rilevante passo in avanti in tema di diritti civili colmando una lacuna normativa che, fino a qualche mese addietro, ha costretto i malati ed i disabili terminali ad oltrepassare i confini nazionali, alla ricerca di quella definitiva ed estrema pace che per troppi anni era stata, loro, irragionevolmente, negata.

Avv. Giuseppe Schittino

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.