Pratiche edilizie: il diritto di accesso agli atti e la tutela della privacy- di Antonino Cannizzo

Pratiche edilizie: il diritto di accesso agli atti e la tutela della privacy- di Antonino Cannizzo

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La realizzazione di interventi edilizi su un immobile suscita spesso l’attenzione da parte del vicino di casa. Invero, è frequente che quest’ultimosi chieda se tali opere siano state autorizzate,o meno, e se essepossano arrecare dei danni alla propria abitazione.

Partendo da tale premessa, occorre domandarsi se il vicino di casa possa richiedere al Comune di visionare i titoli abilitativi, al fine di verificare la legittimità delle opere realizzate o di quelle in corso di realizzazione.
L’istituto dell’accesso agli atti è disciplinato dall’art. 32 della legge regionale n. 7 del 2019, il quale, a sua volta, richiama in larga parte gli artt. 22e ss. della l. n. 241/1990.
La richiesta di accesso agli atti èammissibile, a condizione chel’istante – nel caso in esame, il vicino di casa - dimostri di avere un interesse concreto, diretto ed attuale alla visione e/o al rilascio di una determinato provvedimento amministrativo (ad es. il permesso di costruire). In caso contrario, l’istanza non sarà suscettibile di accoglimento.
Nel caso che ci occupa, la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che l’istanza di accesso agli atti troverà accoglimento se la stessa è finalizzata all’accertamento della conformità delle opere realizzate dal confinante.
La questione delineata impone, inevitabilmente, una riflessione in merito al rapporto tra il diritto di accesso e la tutela della privacy. Infatti, non vi è dubbio che all’interno delle pratiche edilizie ci siano, oltre ai grafici, anche dei documenti contenenti informazioni personali del richiedente (ad es. copia della carta d’identità, dichiarazioni antimafia etc.).
Alla luce di quanto evidenziato, ci si chiede se il diritto alla riservatezza sia recessivo rispetto al diritto del vicino di accedere e visionare i titoli abilitativi e le pratiche edilizie.
Il Tar Campania, con la sentenza n. 1423/2020, ha precisato che per negare l'accesso non è possibile sostenere una violazione della riservatezza altrui, posto che l’art. 20 del D.P.R. 380/2001 fa carico al Comune di pubblicare sull’albo pretorio la notizia dell’avvenuto rilascio, con l’indicazione degli estremi identificativi dell’atto, del richiedente, dell’immobile e della tipologia di lavori.
Inoltre, in merito al profilo della legittimazione, il Consiglio di Stato ha chiarito che il proprietario dell’immobile confinante, quando faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, ha il diritto di accedere agli atti abilitativi ed alle pratiche edilizie relative all’immobile limitrofo.

Tale posizione, in quanto qualificata e differenziata e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, basta, ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990, a legittimare il diritto di accesso alla documentazione amministrativa richiesta (CdS sent. 2966/2010).
Chiarito tale aspetto, è utile soffermarsi sul contenuto dell’istanza di accesso agli atti.
Non vi è dubbio che la stessa debba contenere i dati completi del richiedente e le indicazioni della pratica richiesta (riferimenti catastali, indirizzo dell’immobile) e, infine, una dettagliata descrizione del motivo per il quale è stato richiesto di visionare una determinata pratica edilizia.
È stato osservato che la mancata specificazione della pratica edilizia non può legittimare il rifiuto dell’istanza,laddove il Comune sia autonomamente in grado di identificare la pratica stessa, nell’ipotesi in cui all’Amministrazione sia nota l’ubicazione dell’immobile e l’attuale svolgimentodei lavori di ristrutturazione (in tal senso, Tar Lombardia sent. 871/2020).
In conclusione, in caso di diniego espresso o implicito sull’istanza, il richiedente potrà tutelare il proprio diritto di accesso mediante la proposizione di un ricorso, innanzi al giudice amministrativo, volto ad ottenere una sentenza che obblighi l’Amministrazione al rilascio della documentazione richiesta.

Avv. Antonino Cannizzo
Via B. Mattarella n. 58 – Bagheria
Cell. 333.3548759
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