Abrogazione del silenzio assenso in materia paesaggistica. Quali conseguenze?

Abrogazione del silenzio assenso in materia paesaggistica. Quali conseguenze?

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La Corte Costituzionale, con lasentenza n. 155 del 2021, ha statuito che, a far data dal 26 aprile 2011, si deve considerare abrogato l’art. 46 comma 2 della l.r. 17/2004, che prevede la formazione del silenzio assenso paesaggistico, decorsi 120 giorni dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione. Questo è, in linea generale, il principio espresso dalla sentenza in commento.

L’avvenuta abrogazione dell’art. 46, secondo comma, della l.r. 17/2004, per l’importanza e per le conseguenze che provocherà, ha suscitato sin da subito l’attenzione dei tecnici, liberi professionisti e dipendenti pubblici, nonché dei cittadini che hanno realizzato gli interventi sulla base di un (presunto) provvedimento autoassentito.

L’art. 46 della l.r. 17/2004 dispone che:

“1. Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico o su immobili di interesse storico-artistico sono rilasciate o negate, ove non regolamentate da norme specifiche dalle competenti Soprintendenze entro il termine perentorio di 120 giorni.

2. Le competenti Soprintendenze possono interrompere i termini dei 120 giorni solamente una volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni. Alla presentazione della documentazione richiesta gli uffici avranno l’obbligo entro i successivi 60 giorni di esprimere un proprio parere. Trascorso il termine perentorio di cui sopra si intende reso in senso favorevole.”

La questione di legittimità costituzionale che ha dato luogo al pronunciamento della Corte è stata sollevata dal Tar Catania. In particolare, nell’ordinanza di rimessione è stato evidenziato che nella sola regione Sicilia troverebbe applicazione un principio di estremo favore non previsto dalla legislazione nazionale, e che tale favor “determina un sensibile abbassamento del livello di tutela dei valori paesaggistici e ambientali rispetto a quello garantito dalle norme nazionali”.

Infatti, secondo il Rimettente, l’art. 146 del d. lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali) non prevede nessuna ipotesi di nulla-osta paesaggistico che possa formarsi mediante il silenzio assenso.

Invero, la previsione del silenzio assenso consentirebbe “che l’autorizzazione si formi per effetto del semplice passaggio del tempo, in assenza di una concreta valutazione dei valori sopra indicati.”

Nella sentenza in commento la Corte Costituzionale ha rilevato d’ufficio l’intervenuta abrogazione dell’art. 46, comma 2, ultimo periodo, della l.r. 17/2004 e la conseguente irrilevanza delle questioni sollevate, giacché dubita della legittimità costituzionale di una disposizione (il citato art. 46, comma 2, ultimo periodo, appunto) che in realtà non è applicabile, essendo stata abrogata il 26 aprile 2011.

Il ragionamento seguito dalla Corte Costituzionale, per arrivare a tale conclusione, è il seguente: “Nel 2011 l’art. 23 della legge reg. Sicilia n. 10 del 1991, di recepimento della legge n. 241 del 1990, è stato modificato dall’art. 7, comma 1, della legge della Regione Siciliana 5 aprile 2011, n. 5 nei seguenti termini: «1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all’articolo

20della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni». Il nuovo testo del citato art. 23 ha reso dunque applicabile nella Regione Siciliana l’art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990 (introdotto nel 2005), che esclude il silenzio-assenso nei «procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico». Dalla constatazione che si tratta di una norma di esclusione direttamente applicabile, che riguarda specificamente i procedimenti di tutela paesaggistica, si deve concludere che la sua applicazione è incompatibile con la permanente applicazione dell’art. 46, comma 2, ultimo periodo, della legge reg. Sicilia n. 17 del 2004 (che prevede il silenzio-assenso).

Di conseguenza, la disposizione regionale in questione deve considerarsi abrogata a partire dal 26 aprile 2011, cioè dal momento di entrata in vigore della legge reg. Sicilia n. 5 del 2011”.

Alla luce di quanto evidenziato, ci si chiede quali possano essere le conseguenze concrete che discendono dall’abrogazione del silenzio assenso paesaggistico.

Le questioni problematiche di maggiore respiro si posso riassumere nel seguente modo:

a) nel caso di interventi edilizi realizzati dopo il 26.04.2011 in area sottoposta a vincolo paesaggistico, in cui si sia formata una autorizzazione paesaggistica per silentium, il Comune potrà richiedere la produzione di un parere paesaggistico espresso?

b) il Comune potrà/dovrà sospendere i lavori in corso di esecuzione in caso di mancata produzione di un parere paesaggistico espresso?

c) il Comune potrà annullare in autotutela il titolo abilitativo conseguito dopo il 26.04.2011, sul presupposto della mancata formazione del silenzio assenso paesaggistico?

Queste sono solo alcune domande, ma non vi è dubbio che l’entità del problema è tale da richiedere ulteriori approfondimenti.

Avv. Antonino Cannizzo

Via B. Mattarella n. 58 – Bagheria

Cell. 333.3548759

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