Rettifica ad articolo "Santa Flavia: Rischio crolli da Monte Catalfano, il TAR si esprime sull’ordinanza del Sindaco che vieta permanenza e utilizzo delle case a valle"

Rettifica ad articolo "Santa Flavia: Rischio crolli da Monte Catalfano, il TAR si esprime sull’ordinanza del Sindaco che vieta permanenza e utilizzo delle case a valle"

Politica
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A seguito della richiesta da parte dell'Avv. Giuseppe Civiletti del foro di Termini Imerese pubblichiamo la seguente rettifica all’articolo pubblicato il 27.09.2021 su Bagherianews.com  dal titolo "Santa Flavia: Rischio crolli da Monte Catalfano, il TAR si esprime sull’ordinanza del Sindaco che vieta permanenza e utilizzo delle case a valle",  rigiardante la Sentenza del TAR Sicilia di Palermo n. 2668/2021:

"Si rende necessario rettificare l’articolo pubblicato il 27.09.2021 in cui è stata resa un’erronea interpretazione della Sentenza del TAR Sicilia di Palermo n. 2668/2021, che assume, invece, una portata storica, nell’interesse non solo dei ricorrenti ma anche di tutti gli abitanti e frequentatori dell’area sita in località Capo Zafferano.assistiti dall'Avv. Civiletti e dalle colleghe di studio Avv. Antonella Grillo e Avv. Valeria Corbo, ma anche di tutti gli abitanti e frequentatori dell’area sita in località Capo Zafferano.

- Con Ricorso del 20.02.2019, i proprietari di alcuni immobili ubicati nel territorio del Comune di Santa Flavia, con l’assistenza dell’Avv. Giuseppe Civiletti hanno impugnato l’Ordinanza del predetto Comune di Santa Flavia n. 60 del 27.12.2018, “per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo del Comune di realizzare tutte le opere e i lavori occorrenti per la messa in sicurezza del versante roccioso di monte Catalfano antistante mare, a salvaguardia degli insediamenti abitativi posti a valle”.

- Il Comune di Santa Flavia, si costituiva in giudizio e il TAR, con Ordinanza Collegiale n. 620 del 15.05.2019, accoglieva l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, proposta dall’Avv. Giuseppe Civiletti e onerava l’amministrazione comunale di riferire in merito alla sussistenza dello stato di pericolo e di frana e all’attivazione di rimedi ordinari per la sua eliminazione.
- Nelle more del Processo, il Comune ha attivato il procedimento amministrativo, richiedendo, in data 13.01.2020, il finanziamento per la progettazione definitiva dei lavori di messa in sicurezza del versante ovest del promontorio Capo Zafferano a salvaguardia degli interventi abitativi posti a valle, per la mitigazione del rischio idrogeologico, a valere sul piano operativo sul dissesto idrogeologico – annualità 2020 – 2021.
– Il Comune, inoltre, emetteva due successive ordinanze consecutive (n. 28 del 15.05.2020 e n. 74 del 20.11.2020), della durata di sei mesi ciascuna e con la prima di queste, revocava l’Ordinanza n. 60 del 27.12.2010 già impugnata, originariamente emessa a tempo indeterminato.
- Anche tali nuove ordinanza sono state impugnate con ricorso per motivi aggiunti proposto dall’Avv. Giuseppe Civiletti.
- Infine, con determina dirigenziale n. 41 del 22.02.2021, il Comune ha espletato le procedure di gara per l’affidamento di ingegneria per la redazione del progetto definitivo.
- Con la Sentenza n. 2668/2021, il TAR, preso atto della revoca, da parte del Comune, dell’Ordinanza n. 60 del 27.12.2018 e dell’avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla messa in sicurezza del versante roccioso di monte Catalfano antistante mare, avvenute a seguito dell’iniziativa giudiziaria intrapresa dall’Avv. Giuseppe Civiletti (foto in basso), ha rigettato il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo ormai raggiunto il risultato principale perseguito dai ricorrenti.

Il Tribunale Amministrativo, inoltre, ha rigettato i ricorsi per motivi aggiunti, avendo, le relative ordinanze impugnate, una efficacia temporale limitata di sei mesi ciascuna, prevalendo l’interesse primario all’incolumità pubblica.
Di primario interesse, non solo per i ricorrenti ma anche per tutti gli abitanti e frequentatori dell’area sita in località Capo Zafferano, sono, tuttavia, alcuni precetti contenuti nella predetta sentenza, la quale, facendo proprie le tesi difensive dell’Avv. Giuseppe Civiletti, dispone testualmente: Resta comunque fermo che la reiterazione delle ordinanze contingibili ed urgenti non può esimere l’Amministrazione dal provvedere in via ordinaria e finisce, nel concreto, per eludere proprio il censurato profilo dell’indeterminatezza temporale. Correttamente quindi i ricorrenti assumono nel secondo ricorso per motivi aggiunti che: - “proprio nelle more dei lavori di consolidamento del costone roccioso, il Comune deve predisporre dei rimedi di messa in sicurezza provvisoria e temporanea, come la posa in opera di sistemi di protezione attiva, quali reti e funi in acciaio zincato aggraffati a chiodature in acciaio e/o posa in opera di sistemi di protezione passiva, quali barriera paramassi, peraltro, già esistente e da ripristinare”; - non è possibile consentire che il Comune reiteri continuamente ordinanze contingibili e urgenti al solo fine di “…fare fronte ad una situazione di fatto che negli anni avrebbe necessitato di tempestivi interventi” da parte dello stesso Comune."

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