Inottemperanza ad ingiunzione di demolizione e sanzione pecuniaria- a cura di A. Cannizzo e V. Fiasconaro

Inottemperanza ad ingiunzione di demolizione e sanzione pecuniaria- a cura di A. Cannizzo e V. Fiasconaro

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Dopo la notifica di una ingiunzione di demolizione si configura in capo al destinatario della stessa l’obbligo di demolire le opere abusivamente realizzate nel termine di 90 giorni.

Decorso tale termine, in caso di mancata demolizione, l’autorità competente dovrà accertare l’inottemperanza all’ordine di demolizione e, conseguentemente, irrogare una sanzione pecuniaria di importo compreso tra i 2.000,00 euro e 20.000,00 euro, come previsto dall’art. 31, comma 4-bis del testo unico edilizia. La scelta di applicare la sanzione nella misura minima o massima non è discrezionale. Ad esempio, se gli abusi sono stati realizzati su aree o zone sottoposte a vincolo di inedificabilità, di tutela ambientale e paesaggistico o su aree ad elevato rischio idrogeologico verrà applicata la sanzione nella misura massima; negli altri casi, l’autorità competente valuterà l’entità degli abusi ed applicherà la sanzione “proporzionata” al caso specifico.
Chiarito tale aspetto, con il presente contributo si cercherà di individuare il corretto ambito di applicazione temporale della sanzione pecuniaria, conseguente all’accertamento di inottemperanza.
Prima di entrare nel merito della questione innanzi indicata, si ritiene opportuno chiarire che il comma 4-bis dell’art. 31 del Testo Unico Edilizia è stato introdotto con il decreto legge n. 133 del 12.09.2014, convertito in legge l’11.11.2014 n. 164.
Il decreto legge innanzi indicato è entrato in vigore il 13.09.2014.
La scelta di evidenziare le date non è casuale in quanto rappresenta il punto di partenza e di arrivo dell’intera analisi.
Infatti, in ossequio al principio generale della irretroattività delle norme sanzionatorie, si giunge alla conclusione che la sanzione di cui all’art. 31, comma 4-bis del Testo Unico troverà applicazione solo ed esclusivamente alle vicende che si sono realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge che ha, appunto, introdotto la sanzione pecuniaria in commento (Tar Palermo, sent.189/2020).
Dunque, dato che il decreto legge è entrato in vigore il 13.09.2014 si può certamente affermare che le ordinanze di demolizione emesse prima di tale data non possono prevedere, quale conseguenza della loro mancata ottemperanza, l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis del Testo unico , fermo restando, ove possibile, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusivamente realizzate.
Il Tar Palermo, nella sentenza n. 189 del 2020, ha evidenziato che “è consapevole” dell’esistenza di un orientamento giurisprudenziale secondo il quale la sanzione pecuniaria in commento troverebbe applicazione anche nell’ipotesi in cui l’ordine di demolizione e l’inottemperanza siano precedenti all’introduzione della norma. Tuttavia, nel caso di specie, ha ritenuto non condivisibile tale orientamento e, conseguentemente, l’applicazione retroattiva della norma sanzionatoria.
Tanto chiarito, nel caso in cui una ordinanza di demolizione sia stata emessa e notificata in data precedente al 13.09.2014, ma il termine per ottemperare superi tale data, la sanzione pecuniaria eventualmente irrogata sarà valida?
A parere di chi scrive la sanzione pecuniaria irrogata in tale circostanza non si potrà ritenere valida in quanto, il destinatario della stessa verrebbe gravato di un onere ulteriore non indicato e non previsto nella ordinanza di demolizione ricevuta in epoca precedente. In sostanza, il destinatario si ritroverebbe destinatario di una sanzione per evitare la quale ha avuto un periodo di tempo inferiore a quello previsto dalla legge (90 giorni). Anche in tale circostanza troverebbe applicazione il principio della irretroattività delle sanzioni pecuniarie analizzato in precedenza, oltre che il principio di uguaglianza rispetto a coloro che hanno potuto fruire del termine pieno dei 90 giorni er decidere se demolire oppure no.
Altra questione riguarda le conseguenze della impugnazione della ordinanza di demolizione. Nel caso in cui infatti l’interessato propone ricorso davanti al Tar, il termine di 90 giorni continua a scorrere ? La risposta è sì, a meno che il Tar non conceda una sospensione cautelare. Ma è molto difficile prevedere se questo avverrà. Si deve dunque tenere conto del rischio che la sospensione non venga concessa e anche del rischio che venga concessa ma poi venga revocata alla fine della causa. Sarà necessario perciò valutare se il proprio ricorso è effettivamente e sostanzialmente fondato (e in questo caso si può decidere di non demolire entro 90 giorni e attendere l’esito del giudizio) oppure se il proprio ricorso non appare effettivamente fondato (e in questo caso si deve valutare se conviene proporlo e se non è meglio demolire l’immobile anche per evitare la sanzione).
Infine, ai sensi dell’art. 28 della l.689/1981 le sanzioni pecuniarie si prescrivono nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Nel caso in esame il cosiddetto dies a quo, coincide con il novantunesimo giorno dalla notifica dell’ordinanza di demolizione. In altre parole, il termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere dal primo giorno successivo al termine per demolire, ossia il novantunesimo. Dunque, la p.a. potrà pretendere il pagamento della sanzione entro tale termine, decorso il quale, l’eventuale sanzione pecuniaria irrogata si potrà impugnare e potrà farsene dichiarare la prescrizione.

Avv. Antonio Cannizzo Avv. Vittorio Fiasconaro

Avv. Antonino Cannizzo
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Avv. Vittorio Fiasconaro
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