Ritardo nel rilascio di un permesso di costruire. Diritto al risarcimento del danno - di A. Cannizzo

Ritardo nel rilascio di un permesso di costruire. Diritto al risarcimento del danno - di A. Cannizzo

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Il presente contributo ha ad oggetto la questione relativa alla configurabilità, o meno, del diritto al risarcimento del danno nell’ambito della procedura di rilascio di un permesso di costruire, a fronte dell’inerzia della pubblica amministrazione.

In particolare, si tratta di stabilire se sia imputabile all’amministrazione la violazione dell’affidamento riposto dal privato circa l’esito favorevole del procedimento amministrativo, in ragione dell’instaurazione di un ‘contatto’ sociale di carattere qualificato con la p.a.

Va effettuata una breve premessa circa i caratteri del procedimento relativo al rilascio del permesso di costruire.

Il procedimento in questione è disciplinato dall’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001, che ne scansiona anche la relativa tempistica, consentendone l’interruzione per una sola volta, in ragione della motivata richiesta di documenti che integrino o completino quelli presentati e che non siano già nella disponibilità dell’Amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente.

Tuttavia, le lungaggini istruttorie in ambito urbanistico-edilizio costituiscono un fattore di criticità.

Tali criticità, in presenza di determinate condizioni, possono sfociare nel diritto ad ottenere un risarcimento da parte del soggetto che ha, appunto, subito una perdita economica (danno emergente), o riscontrato un mancato guadagno (lucro cessante), a causa delle lungaggini istruttorie.

Si pensi alle ipotesi in cui, nelle more della definizione del procedimento, il soggetto effettui investimenti mirati alla realizzazione delle opere oggetto dell’istanza.

La giurisprudenza amministrativa ha affermato che “la vicenda risarcitoria va inquadrata nell’ambito del c.d. “danno da affidamento procedimentale mero” il quale – secondo recenti e condivisi orientamenti – è configurato come ipotesi di responsabilità da contatto sociale qualificato.

Secondo tale impostazione, il contatto tra privato e Pubblica Amministrazione deve essere inteso come il fatto idoneo a produrre obbligazioni “in conformità dell’ordinamento giuridico (art.1173 c.c.) dal quale derivano reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione” (art. 1175 c.c., art.1176 c.c. e art 1337 c.c.).” (in tal senso, Cons. St. sent. 1448/2021).

Non diversamente da quanto accade nei rapporti tra privati, anche per la P.A., dunque, le regole di correttezza e buona fede trasmodano in canoni di valutazione del comportamento complessivamente tenuto, quale fondamento della conseguente responsabilità.

Ciò, beninteso, a prescindere dalla sussistenza di profili di illegittimità relativi al provvedimento finale. Può, dunque, ritenersi sussistente un comportamento scorretto anche laddove il provvedimento sia legittimo.(cfr. Cass. Sez. Un. 8236/2020)

Il Consiglio di Stato ha evidenziato che anche la legislazione ha progressivamente assecondato tale lettura ampia del dovere delle amministrazioni pubbliche di comportarsi secondo correttezza nei rapporti con i cittadini (CdS sent. 7237/2020).

Secondo i richiamati orientamenti, dunque, la responsabilità derivante dalla lesione dell’affidamento del privato entrato in relazione con la Pubblica Amministrazione va configurata come responsabilità da contatto sociale qualificato.

La giurisprudenza amministrativa, in più occasioni, ha evidenziato che si può ingenerare “un’aspettativa tutelabile in ragione della lunga gestione procedurale, contrassegnata da continue richieste che lasciavano ben sperare in un esito positivo della valutazione, ma essa è ancor più palese in ragione del collocarsi delle stesse nella fase propedeutica al rilascio del titolo.”

In altre parole, le reiterate interlocuzioni con l’ente pubblico non possono che rafforzare il legittimo convincimento circa il positivo esito del procedimento (nella fattispecie il rilascio del titolo edilizio).

In conclusione, secondo il Consiglio di Stato, sent. 1448/2021, il danno da affidamento procedimentale può essere ingenerato dal comportamento dell’Amministrazione che, unitamente al fattore tempo, ha determinato la legittima aspettativa nei confronti del richiedente circa il rilascio del provvedimento richiesto.

Avv. Antonino Cannizzo

Via B. Mattarella n. 58 – Bagheria

Cell. 333.3548759

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