Permesso di costruire in sanatoria e false dichiarazioni. Quali conseguenze?- di Antonino Cannizzo

Permesso di costruire in sanatoria e false dichiarazioni. Quali conseguenze?- di Antonino Cannizzo

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Il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria consente al richiedente di regolarizzare le opere abusivamente realizzate in assenza di titolo edilizio.

Il tecnico incaricato e il richiedente hanno l’obbligo di dichiarare il vero in merito, ad esempio, alla consistenza degli abusi, all’epoca di realizzazione delle opere, nonché su ogni altra informazione/dichiarazione inserita all’interno della richiesta di sanatoria.

Occorre chiedersi quali siano le conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci, o di rappresentazioni grafiche non veritiere, che hanno indotto la P.A. ad accogliere la cosiddetta sanatoria.

La giurisprudenza amministrativa ha precisato che in caso di prospettazione non veritiera delle circostanze in fatto e in diritto, poste a fondamento del rilascio del titolo in sanatoria, è consentito all’Amministrazione di esercitare il proprio potere di autotutela ritirando l’atto stesso (in tal senso, cfr. Cons. di Stato 7094/2019 che richiama A.P. n. 8/2017).

Il potere di autotutela innanzi indicato, in generale, incontra dei limiti temporali entro cui può essere esercitato ma, in caso di dichiarazioni non veritiere, tali limiti non sussistono.

In tal senso, il Tar Palermo ha affermato che “poiché la concessione in sanatoria era stata rilasciata sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti, l’Amministrazione deve provvedere al suo annullamento in autotutela anche oltre il termine ragionevole di cui all’art. 21-nonies, l. n. 241/1990”. (Tar Palermo sent. 1204/2023). Dunque, in caso di dichiarazioni mendaci, la P.A. potrà procedere, in qualsiasi momento, all’annullamento in autotutela di un titolo edilizio, e ciò a prescindere dalla data di rilascio dello stesso, anche se risalente.

Inoltre, in ordine alla motivazione del provvedimento che dispone l’annullamento, è stato osservato che “i principi generali valevoli in materia di annullamento in autotutela di un atto amministrativo trovano applicazione, in linea di principio, anche nel caso in cui oggetto di annullamento sia un titolo edilizio, conseguendo da ciò la necessità che l’atto di annullamento rechi una specifica motivazione in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’adozione dell’atto di ritiro, tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole, non potendosi predicare in via generale la sussistenza di un interesse pubblico in re ipsa al ritiro del titolo edilizio illegittimo”.

Tale onere di motivazione è attenuato “nel caso in cui la parte si sia giovata di una non veritiera prospettazione della realtà” (Consiglio di Stato sez. VI, 18 marzo 2022, n. 1976).

In tempi recenti il C.G.A.R.S. (sent. n. 911 del 3 agosto 2022) si è soffermato sul concetto di rilevanza della falsità, ai fini dell’annullamento del titolo edilizio, affermando che “non è

sufficiente che l’informazione sia falsa ma anche che la stessa sia diretta ed in grado di sviare l’amministrazione nell’adozione dei provvedimenti che ci si appresta ad annullare”.

In ossequio a quanto innanzi riportato, la falsa rappresentazione della realtà, che giustifica l’annullamento, deve essere rilevante tanto che se la “P.A. ne fosse venuta a conoscenza, non avrebbe mai rilasciato il titolo edilizio”.

Avv. Antonino Cannizzo

Bagheria, via Mattarella n. 58

Cell. 333.3548759

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