Perchè il parere della segretaria sul P.R.G. non regge

Perchè il parere della segretaria sul P.R.G. non regge

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E' stato un amico buontempone, né avvocato né urbanista, però di cervello fine, a suggerirci la chiave interpretativa per capire come il parere della segretaria generale
circa la non estensibilità "erga omnes" della sentenza del 28 giugno del C.G.A.n°960/10  sul Piano Regolatore di Bagheria fosse alquanto zoppicante. La "dritta" che ci suggeriva l'amico stava proprio nel fare mente locale a quella lettera G dell'acronimo P.R.G. Piano Regolatore per l'appunto Generale.

Un altro amico che si intende di cose di legge ci faceva conoscere una sentenza del Consiglio di Stato ed una del Tar Sicilia ed in particolare la N°1428 del 24/5/2007 di questo organo di giustizia si dice appunto che:"il Piano regolatore non necessita, in quanto atto generale , di una motivazione specifica, oltre quella che si può evincere dai criteri di ordine tecnico-discrezionali rinvenibili nella relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al Piano regolatore e generale.

E a saldare il cerchio interviene il consiglio di Stato, sentenza N°1/2007 in adunanza plenaria, dice chiaramente che l'annullamento di un provvedimento " avente natura di atto generale, recante disposizioni inscindibilmente preordinate ad operare nei confronti di una pluralità di soggetti, con la conseguenza che tale delibera-ormai definitivamente caducata- non potrà più trovare applicazione nei confronti di tutti i predetti soggetti ( anche se non abbiano proposto ricorso ovvero abbiano proposto un ricorso respinto), in coerenza con il costante indirizzo giurisprudenziale formatosi sulla efficacia "erga omes" della sentenza di annullamento di un atto generale dal contenuto inscindibile.

Ma sin qua siamo ai riferimenti normativi di contenuto generale, chiari ma sui quali si potrebbe ancora discettare.

C'è però una recentissima sentenza del TAR Sicilia, la 10031/2010 che la dottoressa Rosa Miceli, avendo reso il suo parere il 6 Settembre 2010, non poteva conoscere, perchè depositata il 9/9/2010 , e pubblicata il 13 settembre sul sito Internet del TAR Sicilia che taglia la testa al toro e la smentisce clamorosamente proprio sull'argomento specifico, senza lasciare più spazio al benché minimo dubbio.

In questa sentenza il Tribunale Amministrativo Regionale nel dichiarare "improcedibile" un ricorso, il n.° 1205 del 1999 proposto da Maggiore Ciro, richiedente l'annullamento del PRG di Bagheria, dopo avere elencato altri motivi di improcedibilità del ricorso, così conclude, richiamando esplicitamente la sentenza del C.G.A. sul Piano regolatore di Bagheria.


Ecco l'ultimo passaggio della sentenza citata:

"Il ricorso è improcedibile sotto altro profilo.
Con decisione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana N°960/2010, sono stati già annullati tutti gli atti impugnati con l'odierno ricorso.
In particolare, la deliberazione di adozione del P.R.G. è stata riconosciuta affetta da invalidità derivata dalla patologia inficiante l'incarico esterno conferito dal comune ai professionisti designati dal Dipartimento dell'Università di Palermo, in mancanza di incarico formale conferito dalla commissione prefettizia ai singoli professionisti, nonchè in mancanza della previa adozione delle direttive generali da osservarsi nella stesura dei piano.
Gli effetti eliminatori e preclusivi derivanti dal giudicato di annullamento menzionato si estendono "erga omnes" per la natura generale e astratta delle previsioni contenute nel P.R.G. e , nel caso in specie, investono anche le deliberazioni commissariali per l'approvazione della convenzione per la redazione del Piano, in virtù del nesso di presupposizione tra gli atti (ovvero del "canone teleologico", seconda la definizione del C.G.A., nella decisione citata n° 960/2010) espressamente sancito nella disciplina regionale del procedimento di formazione del Piano regolatore generale."

Pensiamo che non ci sia necessità di ulteriori commenti.

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