Sanzione da 20 mila euro per i proprietari di un immobile abusivo sulla litoranea di Mongerbino

Sanzione da 20 mila euro per i proprietari di un immobile abusivo sulla litoranea di Mongerbino

cronaca
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Con ordinanza n. 16 dell'11 giugno 2020 il Responsabile Apicale della Direzione IX del Comune di Bagheria ha irrogato una sanzione pecuniaria di 20 mila euro ai proprietari di un immobile abusivo sula litoranea di Mongerbino, per non aver ottemperato all'ordinanza di demolizione pendente sull'immobile entro il termine stabilito.

Visto il Diniego di istanza di Condono Edilizio e Ordinanza di Demolizione n. 69/Dir 9 del 05/12/2018 emessa ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/01, con la quale è stata intimata la demolizione di “…due immobili realizzati in assenza di concessione edilizia, costituiti ciascuno da piano terra e piano primo, con due unità per piano, quindi per un totale di n. otto unità immobiliari destinate a civile abitazione avente una superficie coperta di mq 210…”, (sito sulla litoranea di Mongerbino in territorio di Bagheria ndr) in una fascia di inedificabilità assoluta entro i 150 metri dal mare.




Accertato che la costruzione dell’immobile è stata realizzata in epoca successiva al Giugno 1978 e che dalla sovrapposizione fra i grafici catastali e le planimetrie in dotazione all’UTC, l’immobile ricade entro la fascia dei 150 mt. dalla battigia, sottoposta al vincolo di inedificabilità assoluta, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 78/76.  
Visto il provvedimento di Diniego dell’istanza di Condono Edilizio e Ordinanza di Demolizione n. 69/Dir 9 del 05/12/2018, relativo all’istanza dell’ex L. 47/85 di cui alla P.C. 2104/C, per le motivazioni di seguito riportati: 1) “l’immobile ricade nella fascia dei 150 mt. dalla battigia, ove vige il vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 15 L.R. 78/76”; 2) nella ripresa aerea del giugno 1978, tale manufatto non è raffigurato e pertanto è stato realizzato nel periodo successivo a quello definito dalla richiamata L.R. 78/76 art. 15; 3

Visto il verbale di sopralluogo prot. 61/P.G. Aspra del 09/07/2019, regolarmente notificata agli interessati in data 17/07/2019, redatto dal locale Comando di Polizia Municipale, con la quale si è accertato che i suddetti eredi legittimi dell’immobile,  non hanno ottemperato alla citata ingiunzione a demolire n. 69/dir9 del 05/12/2018, notificato alla ditta in data 23/01/2019;

Considerato che l’art. 17 comma 1, lettera q-bis, dalla Legge 164 del 11.11.2014. ha introdotto nell'art. 31 del D.P.R. 380/01 il comma 4 – bis che recita: “L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti..”

Ritenuto, per quanto esposto, di dover irrogare la sanzione pecuniaria prevista dal suddetto comma 4 – bis dell’art. 31 del D.P.R. 380/01; Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 108 del 23/05/2018 con la quale sono state adottate linee guida per la determinazione delle sanzioni di cui al comma 4–bis, art 31 del D.P.R. 380/01; Visto l’art. 7 delle linee guida di cui alla delibera di Giunta Municipale già sopra specificata; DETERMINA La sanzione pecuniaria dovuta per la violazione di che trattasi, è di € 20.000,00 (ventimila).

ORDINA ai propietari, di versare, per la violazione di cui sopra, presso questa Tesoreria Comunale, entro 90 gg. dalla notifica del presente provvedimento la somma di € 20.000,00 (ventimila ).