La 'mina' di Gino Di Stefano per far saltare l'adozione del Piano regolatore generale

La 'mina' di Gino Di Stefano per far saltare l'adozione del Piano regolatore generale

Politica
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Il documento che è stato presentato dal consigliere comunale di Bagheria Gino Di Stefano ed inviato a quanti a partire dal commissario ad acta , geom. Giuseppe Traina, nominato per adottare il P.R.G., (vista la 'non compatibilità' della maggioranza del consiglio), hanno titolo per un giudizio sulle vicende urbanistiche di Bagheria, è il primo tentativo 'qualificato', (e non sarà neanche l'ultimo), messo in campo per far saltare l'intero iter procedurale che ha portato alla presentazione del Progetto di revisione del Piano regolatore generale.

Quella sul Piano regolatore generale, che non sbaglieremmo a definire la 'guerra dei vent'anni', è il vero oggetto del contendere delle forze politiche e dei loro referenti economici e sociali, un braccio di ferro che difficilmente troverà soluzione nel provvedimento di 'adozione' che, stando alle previsioni, agli auspìci e ai si dice, entro dicembre dovrebbe concludere questo primo step per il 'nuovo' strumento urbanistico.

Dietro un piano regolatore ci sono gli interessi reali di tutta la comunità bagherese, interessi collettivi e personali, ci sono aspettative più o meno legittime non solo dei proprietari di aree, ma di tutto quel composito mondo che attorno alle attività edilizie ruota, e che rappresenta un settore centrale dell'economia, da noi in particolare.

Le osservazioni, così vengono definite nel titolo di presentazione, presentate da Gino Di Stefano, sono state inviate oltre che al commissario ad acta, che in questa fase è il principale interlocutore, all'Assessore al territorio, al presidente della Regione Rosario Crocetta, alle forze politiche presenti alla Regione, e poi agli organi di tutela e vigilanza, dagli Ordini professionali sino al Consiglio di giustizia amministrativa.

Le osservazioni sono articolate per punti e ripercorrono le vicende del Piano regolatore negli ultimi tre anni: sostiene Gino Di Stefano che nei vari passaggi che hanno condotto alla presentazione di questa revisione di piano, siano stati fatte oltre che scelte inopportune anche passaggi illegittimi, ed è su questi 'scogli' che il documento chiede, alle autorità cui il documento è stato inviato, di accendere i fari dell'attenzione e della vigilanza.

La tesi di fondo del documento è chiarissima: c'è stata una bocciatura senza appello della delibera  di adozione commissariale del 1998 di un Piano 'pensato' nel 1992 e definitivamente approvato nel 2007.

L'amministrazione ha insistito nel considerare vigente questo piano, tant'è che a tutt'oggi fa orecchie da mercante rispetto all'esame di decine di piani di lottizzazione che si rifanno al P.R.G. di fatto attualmente vigente, e cioè quello del 1976.

Non solo, ma il consiglio, nell'indicare le direttive per la revisione del Piano ha considerato come 'modello valido di riferimento' il piano del 1992 e non, come è stato specificato chiaro e tondo, da pronunciamenti di organi giudiziari e pareri dell'assessorato, quello del 1976; quindi sarebbe stato necessario riadottare, aggiornandole, le direttive progettuali.

Dal canto suo l'amministrazione una scelta l'ha fatta: spingere avanti tutta per superare al più presto il vuoto normativo creatosi con la sentenza del C.G.A. ed aprire una nuova pagina.

Nel mezzo c'era stata però la scelta dell'amministrazione, sindaco Biagio Sciortino, di impugnare la sentenza del C.G.A. del 2010 di annllamento del Piano, consentendo così nelle more l'avvio di una gigantesca operazione di crescita urbanistica, il cosiddetto piano di lottizzazione Levante.

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 Il documento presentato da Gino Di Stefano

OSSERVAZIONI   SULLO  SCHEMA   DI  MASSIMA  DEL  NUOVO  P.R.G.   DEL   COMUNE  DI  BAGHERIA

Il sottoscritto Giacinto Di Stefano, Consigliere Comunale del Comune di Bagheria, risultato eletto nella tornata elettorale del 29 e 30 maggio 2011 e del turno di ballottaggio del 12 e 13 giugno 2011, nella qualità di Presidente della Terza Commissione Consiliare (Lavori Pubblici, Piano Regolatore e altri strumenti di pianificazione urbanistica), nell’espletamento delle proprie funzioni consiliari, e per l’esercizio delle funzioni dei Consiglieri Comunali, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Bagheria n. 10 del 24.01.1996 ed Approvata dal CO.RE.CO., Sezione Centrale, con Decisione n. 3642-2899 del 21.03.1996, con la presente, le scriviamo rappresentandole preliminarmente che le considerazioni sotto esposte non sono state oggetto di confronto con l’Amministrazione Comunale attiva di questo comune a causa della mancanza di dialogo e collaborazione sul tema in questione in sede di questa Commissione (come si evince dalla nostra nota prot. 111/III^ Comm. Cons. e trasmesso con prot. 454 al Presidente del Consiglio Comunale in 26.04.2013, che in copia si allega).

Personalmente, inoltre, tengo a precisare, che il sottoscritto, è tra quei consiglieri che non si è dichiarato incompatibile alla trattazione dell’Adozione del PRG. Tanto premesso, le sottoponiamo le seguenti nostre valutazioni sull’iter formativo di questo PRG.

altIl progetto di revisione di piano regolatore, espone evidenti aspetti di violazione di legge, che di seguito si descrivono:

1. Con nota del 12 giugno 2007 n. 46240, il Dirigente del Settore VI ha rappresentato la parziale esecuzione del piano regolatore generale approvato con decreto 148/2002, in dipendenza della scarsità di risorse finanziarie.

Il Dirigente del Settore ha, nel contempo, osservato che le previsioni del detto strumento urbanistico generale potevano considerarsi ancora attuali e che, al momento della redazione della nota (2007) non si intravedevano “situazioni ostative all’attuazione della programmazione urbanistica redatta dall’Università di Palermo”.
Sulla scorta di questa considerazione, il Dirigente ha concluso osservando che il Comune avrebbe potuto procedere, in luogo della formazione di un nuovo strumento di Pianificazione urbanistica generale, alla revisione di quello esistente, senza previsioni di ulteriori espansione urbana.

2. Con deliberazione n.71 del 19.6.2010 il Consiglio comunale di Bagheria ha approvato ai sensi dell’art.3, comma 7, della L.R. 15/91, le direttive generali da osservarsi nella redazione della revisione integrale del P.R.G.

3. Con tale delibera il Consiglio comunale ha adottato il piano di indirizzo per la nuova pianificazione urbanistica redatto dagli Uffici dal Settore VI.
Nella proposta di delibera, formulata dal responsabile del Servizio di Urbanistica e Pianificazione, si legge che “potrà procedersi, in luogo della formazione di un nuovo strumento di pianificazione urbanistica generale, alla revisione di quello esistente, senza previsioni di ulteriori espansioni urbane, residenziali e/o insediamenti produttivi.”

4. Con sentenza n.960/2010, depositata il 28 giugno 2010 il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha annullato la delibera commissariale n.238/COM del 23.11.1998 di adozione del P.R.G.
Con delibera n.100 del 10 novembre 2010 la Giunta comunale ha invitato l’Ufficio Tecnico del Comune a istruire le pratiche urbanistiche senza tenere conto della detta pronuncia del C.G.A., in quanto la stessa Giunta, su parere legale dell’avv. Franco Lupo, ha ritenuto che gli effetti della citata decisione n.960/2010, sarebbero limitati alle parti del giudizio nel quale essa è intervenuta, estendendosi verso tutti gli altri destinatari dell’atto regolamentare solo con il passaggio in giudicato della stessa sentenza.
La Giunta Comunale, sulla scorta del detto parere legale, ha ritenuto di proporre ricorso per revocazione avverso la detta sentenza, notificato in data 17 novembre 2010.
Secondo tali operatori il ricorso per revocazione contro la detta sentenza proposto ai sensi dell’art.395 c.p.c. avrebbe raggiunto l’effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza, consentendo così all’amministrazione di proseguire nelle more nell’applicazione del piano investito dalla pronuncia di annullamento.

5. La redazione del progetto del nuovo Piano Regolatore Generale è stata affidata al Responsabile del Settore V del Comune Ing. Vincenzo Aiello, il quale, con propria determinazione del 9 febbraio 2011, ha costituito l’“Ufficio di Piano” composto da personale interno del Settore V e dell’urbanistica.

6. Con delibera del Consiglio comunale del 15 aprile 2011 - ultimo Consiglio comunale utile prima delle nuove elezioni comunali - è stato approvato il progetto dello schema di massima del nuovo P.R.G. di Bagheria.
La relazione con la quale è stata sottoposta all’Assemblea lo schema di massima, concepito dal gruppo di progettazione come sopra costituito, è stata redatta dall’ing. Vincenzo Aiello, vale a dire lo stesso Dirigente cui è stata affidata la redazione del medesimo schema.Il detto Dirigente, nel sottoporre all’Assemblea il più volte citato elaborato del nuovo P.R.G., conclude proponendo di approvare (e non poteva essere altrimenti) ai sensi dell’art. 3, legge regionale 15/1991, il progetto dello schema di massima, che è stato elaborato dal Gruppo di lavoro dallo stesso costituito e diretto.Ma in tal modo il procedimento è stato svuotato di ogni “filtro”, rappresentato dalla preliminare ponderazione di un elemento estraneo alla elaborazione del piano, che esercita il dovuto scrutinio sullo schema di massima, per poi sottoporlo, per ogni successiva valutazione di competenza, all’assemblea.

7. A parte questo passaggio, la mancanza di alcuna valutazione effettiva in ordine alle scelte urbanistiche, deriva da altro momento che di seguito si illustra.
Nella detta proposta di approvazione dello schema di massima, allegato alla delibera del 15 aprile 2011, il citato Dirigente del Settore V, dopo avere ricordato che il Comune di Bagheria ha interposto ricorso per revocazione avverso la sentenza n.960/2010, afferma (correttamente) che “l’eventuale rigetto del ricorso per revocazione da parte del C.G.A. determinerà l’applicazione erga omnes della sopra richiamata decisione n.960/2010, di annullamento della delibera di adozione del Prg e, in tale ipotesi, la conseguente situazione urbanistica che si verrà a creare dovrà essere attentamente valutata, non essendo automatica la reviviscenza del Prg approvato con D.A. n.176/76“.
Come si è detto, l’Assemblea ha indi approvato lo schema di massima già nella citata seduta del 15 aprile 2011, giova ribadire, l’ultima seduta celebratasi prima dello scioglimento dell’assemblea per le nuove consultazioni elettorali.

alt8. Appena pochi mesi dopo, con sentenza n.648 dell’11 ottobre 2011, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha dichiarato inammissibile il detto ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza n.960/2010.

9. Dalla ricostruzione sopra operata emerge con evidenza come la scansione dei singoli atti che hanno condotto all’approvazione dello schema di massima del P.R.G. abbia avuto l’effetto di recuperare le previsioni del P.R.G. approvato con D. Dir. N.148 dell’8 aprile 2002, senza minimamente considerare che le prescrizioni di quello strumento dovevano ritenersi interamente caducate per effetto della sentenza 960/2010.

Ma così non è stato.
Appare evidente come la regola di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione avrebbe dovuto imporre di attendere l’ormai prossimo, già alla data della delibera deposito della sentenza con la quale il C.G.A. ha respinto per inammissibilità il ricorso per evocazione
E non è senza rilievo notare come il Supremo Collegio di giustizia amministrativa abbia dichiarato inammissibile il rimedio esperito dall’Amministrazione, respingendolo quindi per un profilo attinente alla stessa percorribilità dello strumento scelto per impedire il passaggio in giudicato della sentenza 960/2010.

10. Il risultato è evidente.
La deliberazione di adozione dello schema di massima è stata quasi “accelerata”, nonostante la consapevolezza, emergente da quanto scrive lo stesso Capo Settore, che la conferma (altamente prevedibile se non scontata) della sentenza 960/2010 avrebbe reso necessaria la attenta valutazione delle situazione urbanistica conseguente.
Ma nessuna valutazione è mai intervenuta.
L’Assemblea si è appiattita sullo schema meramente riproduttivo del precedente PRG senza minimamente considerare che si trattava di un piano già caducato, privando così la Città di ogni e qualsiasi valutazione e ponderazione in ordine alla situazione urbanistica comunale,

11. Giova aggiungere che a seguito della sentenza con la quale il C.G.A. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, solo nel mese di marzo 2012 il Dirigente del Settore dava istruzioni per l’applicazione delle prescrizioni del precedente P.R.G. approvato con D.A.176/76, con gli adattamenti resi necessari dalle norme e dalla situazione urbanistica sopravvenuta.

12. Lo schema di massima del nuovo P.R.G. ripropone però il piano regolatore approvato con D. Dir.148/2002, come si legge nelle stesse premesse delle direttive approvate dal Consiglio Comunale il 19 giugno 2010, disattendo fra l’altro, le prescrizioni del PRG. approvato bel 1976, senza considerare, a mero titolo di esempio, che detto strumento, per quanto riguarda le zone stralciate di Aspra (posto dopo la S.S. 113) è stato approvato per effetti di provvedimenti successivi, che sono coevi a quello di adozione del PTRG del 2002, avvenuto nel 1998.

13. Dalla superiore ricognizione emerge con evidenza:
a) il nuovo schema di PRG (Consiglio Comunale del 15.4.2011) è stato approvato senza alcuna minima valutazione della situazione urbanistica generale;
b) il Comune ha preferito solamente “riproporre” - come si confessa nelle stesse indicazioni programmatiche - il piano approvato con D.Dir. 148/2002 consapevole che si trattava di prescrizioni caducate;
c) non vi è stato alcun effettivo controllo in ordine alla elaborazione dello schema di massima, la cui adozione ha di fatto omesso ogni passaggio di garanzia ed effettiva valutazione di merito;
d) la sentenza che ha confermato – ove ne fosse stato bisogno – l’annullamento del PRG dell’anno 2002 è giunta solo pochi mesi dopo in cui il Comune, con una insolita ed inappropriata tabella di marcia, ha ritenuto di riproporre il medesimo piano già censurato.

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CONCLUSIONI

Il procedimento amministrativo sopra riassunto ha condotto alla nuova mera riapposizione di scelte urbanistiche investite da ben due pronunce che hanno prodotto l’effetto di rendere non più operanti le scelte ivi contenute.
Tali scelte, peraltro, risalivano a ben oltre dieci anni prima (approvazione consiliare del 1998).
Piuttosto che procedere all’equilibrata gestione e pianificazione urbanistica – nel che consiste l’attività programmatoria – il Comune ha preferito privare la collettività di una nuova lettura urbanistica, che si adattasse alle nuove esigenza del territorio, con una serie di passaggi che non si sottraggono a censure di illegittimità, prima ancora che di opportunità.

Tanto le abbiamo rappresentato per le valutazioni di competenza.

Bagheria, 2 agosto 2013

 

Il Consigliere Comunale
Geom. Giacinto DI STEFANO