Non si placa la polemica sul conflitto di interessi dell'ass. Tripoli: ancora una nota di Maggiore

Non si placa la polemica sul conflitto di interessi dell'ass. Tripoli: ancora una nota di Maggiore

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E' lontana dal placarsi la polemica innescata dalla lettera di un bagherese che ha segnalato alle istituzioni localie regionali l'anomalia, a suo avviso, del ruolo ricoperto in una richiesta di concessione demaniale ( zona Sarello), dall'assessore all'Urbanistica del comune di Bagheria Luca Tripoli.

Alla prima nota ed alla replica dell'assessore sono ancora seguite una presa di posizione dell'opposizione consiliare ed una ulteriore lettera del signor Fabio Maggiore agli stessi destinatari della precedente nota, sindaco, assesssori, presidente del consiglio, consiglieri comunali, segretario generale ecc..

Non è da escludere che la vicenda approderà in una prossima seduta del consiglio comunale, e presumibilmente anche in Tribunale. Riportiamo la lettera del cittadino Fabio Maggiore.

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La questione che ho segnalato di per sé è semplice: l’Arch. Tripoli, da privato cittadino, ha richiesto la concessione di un’area demaniale per l’esercizio di attività commerciale e, dopo aver assunto la carica di Assessore del Comune di Bagheria con delega all’urbanistica, promozione del centro storico, politiche innovative e smart city, edilizia privata, toponomastica, attività produttive e commercio, ambiente e lavori pubblici (17.06.2014), avrebbe dovuto attenersi dall’esercizio della professione, poiché l’art. 60, c.2, dello Statuto del Comune di Bagheria, prescrive che “I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato”.

Ed invece, per oltre 8 mesi, dopo l’assunzione dell’ufficio pubblico ha continuato a svolgere le funzioni di tecnico, e quindi di professionista, in relazione a tutte le attività di istruzione dell’ istanza e di interlocuzione con le autorità competenti. Tale circostanza risulta peraltro confermata dallo stesso Assessore, che non esita ad ammettere che solo “a partire dal 19 Febbraio 2015 è stato incaricato altro tecnico di seguire il prosieguo della pratica”.

Ciò significa che solo dopo diversi mesi di esercizio congiunto dell’attività di Assessore e libero professionista (in palese violazione di chiare e fondamentali disposizioni dello Statuto comunale) e, soprattutto, dopo che si è completato l’espletamento di tutte le attività tecniche, l’Arch. Tripoli ha ritenuto di “sostituirsi” con altro professionista, che però, di fatto non dovrà compiere alcuna attività dato che l’istruzione della pratica è stata ormai definita dallo stesso Assessore.

A fronte di queste incontestabili circostanze, l’Architetto / Assessore Tripoli tenta di spostare l’attenzione ed il dibattito dall’unico aspetto rilevante della vicenda: l’evidente violazione di una fondamentale norma del Comune.

Non a caso la replica diramata attraverso il sito istituzionale del Comune di Bagheria fa riferimento a vari aspetti da me mai menzionati (incompatibilità, partecipazione all’adozione di atti del Comune su interessi propri) ma non dedica neanche un cenno alla violazione dell’art. 60, c.2, dello Statuto del Comune di Bagheria.
Il parere dell’Ufficio Legale della Regione Siciliana, citato nella nota con grande risalto, non esclude affatto la sussistenza di qualsiasi irregolarità, perché non affronta, neanche incidentalmente, questo profilo.

L’Ufficio legale, infatti, si limita a far presente che l’Assessore può legittimamente richiedere ed ottenere la concessione di un bene demaniale, e che ciò non viola l’art. 78 del dlgs 267/2000 (Testo unico degli enti locali), ma il parere non legittima in alcun modo lo svolgimento di attività concernenti la professione di Architetto in relazione a beni siti nel Comune di Bagheria, e non si pronuncia sulla violazione di una inderogabile regola che lo Statuto comunale impone ai componenti della Giunta.

Ed è proprio questo il punto centrale della vicenda da me segnalata: lo svolgimento di prestazioni professionali durante l’esercizio dell’attività di Assessore costituisce una palese violazione dello Statuto del Comune di Bagheria (cioè la Carta fondamentale dell’Ente), che impone la separazione tra interessi privati e ruolo pubblico, attività professionale ed istituzionale, per garantire il rispetto del principio di imparzialità, che l’art. 97 della Costituzione include tra i valori cardine dell’ordinamento giuridico italiano.

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Non assume alcun rilievo, al riguardo la circostanza che l’attività professionale svolta dall’Assessore Tripoli non sia “stata oggetto di alcun incarico da parte di alcun cliente”, e quindi sia stata esercitata nel proprio personale interesse e gratuitamente, giacché la Suprema Corte di Cassazione al riguardo ha chiarito che al professionista è consentita la prestazione gratuita della sua attività professionale per considerazioni …… di convenienza, anche con riguardo ad un suo personale e indiretto vantaggio (Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1993, n. 13008, Cassazione civile sez. II, 3 dicembre 1994, n. 10393).

Il che significa, con tutta evidenza, che il carattere professionale dell’attività non viene meno nel caso che la stessa sia esercitata gratuitamente e “con riguardo ad un personale e indiretto vantaggio” del professionista.

Ed inoltre l’art. 60 dello Statuto non prevede limiti, eccezioni, condizioni: non è previsto insomma che il divieto di esercizio dell’attività professionale da parte dei componenti della Giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici riguardi soltanto le prestazioni svolte a favore di altri, o a titolo oneroso, oppure le attività professionali concernenti procedimenti in relazione ai quali il Comune di Bagheria rilasci autorizzazioni o concessioni, o i casi in cui gli amministratori ricevono dei benefici.
E d’altra parte si rivelerebbe piuttosto singolare che una norma che mira a prevenire la commistione tra interessi privati e ruolo pubblico si limitasse a vietare le prestazioni professionali svolte a favore di terzi e non quelle svolte nell’interesse dell’Amministratore stesso.

Lo Statuto comunale, infatti, vieta tutte le prestazioni professionali, indistintamente, senza alcuna eccezione, e di conseguenza l’Assessore, nella qualità di vertice politico della struttura burocratica che si occupa di governare il territorio comunale e tutta l’attività urbanistica ed edilizia pubblica e privata, anche se non firma direttamente gli atti del Comune concernenti i propri interessi, ed anche se non riceve vantaggi diretti, non può svolgere prestazioni professionali nell’ambito del territorio comunale.
Assumere questo tipo di incarico non è obbligatorio, e un professionista che ritenga questa regola dello Statuto ingiusta, eccessivamente penalizzante o restrittiva può quindi liberamente rifiutare. Accettando invece l’incarico di Assessore si accetta altresì di astenersi da qualsiasi prestazione professionale in materia di urbanistica ed edilizia che riguardi il territorio bagherese, senza limitazioni o eccezioni.

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Non rileva nemmeno la circostanza che l’Assessore non abbia adottato atti o provvedimenti suscettibili di arrecargli un concreto vantaggio, in quanto il Consiglio di Stato, massimo organo di giustizia amministrativa, ha rilevato che la finalità del divieto di esercitare attività professionale è quella di garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa, e che tale dovere opera a prescindere dall’adozione di specifici atti concernenti l’interesse personale/professionale, in quanto costituisce una regola di carattere generale, diretta a prevenire ogni possibile commistione tra attività pubblica e attività professionale, che non ammette eccezioni.

Ciò perché il ruolo di un amministratore locale va ben al di là dell’adozione di atti formali, e si sostanzia in una complessa attività di relazioni con gli altri amministratori e con la struttura burocratica; attività e relazioni che bisogna preservare da ogni possibile forma di inquinamento o condizionamento, diretta o indiretta. Ed infatti il dovere di astenersi dall’adozione di atti aventi ad oggetto interessi propri costituisce un obbligo differente rispetto al divieto di esercitare attività professionale.

L’Assessore cui vengono attribuite deleghe in materia di urbanistica ed edilizia, è tenuto sia a non esercitare attività professionale nel territorio comunale, sia ad astenersi dal partecipare all’adozione di atti che coinvolgono suoi interessi, e non può decidere arbitrariamente di rispettare uno soltanto di questi imprescindibili doveri, poiché si tratta di obblighi derivanti da due diverse norme, entrambe vincolanti per gli amministratori del comune di Bagheria: l’art. 60, c. 2 dello Statuto comunale e l’art 78 del Testo Unico Enti Locali.
Sotto questo aspetto, peraltro, mi pare piuttosto singolare che l’Assessore Tripoli si preoccupi (giustamente) di garantire l’attuazione di una disposizione del Testo Unico Enti Locali, ma non si curi minimamente di rispettare una norma inderogabile dello Statuto comunale che, com’è noto, costituisce una fonte normativa di primaria importanza, le cui disposizioni prevalgono su quelle delle leggi ordinarie nazionali e regionali, oltre che degli altri atti aventi ordinaria forza di legge, (Corte di Cassazione, SS. UU. Civili 16 giugno 2005 n. 12868).
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Altrettanto irrilevante si rivela la circostanza che gli atti e i documenti prodotti dall’Assessore Tripoli nell’esercizio dell’attività professionale siano stati indirizzati al Genio Civile, “che opera al di fuori del territorio comunale”, e che il Comune non svolga alcuna attività di autorizzazione e/o concessione in merito alla richiesta.
Lo Statuto comunale, infatti, preclude espressamente la possibilità di esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio amministrato, e non si limita a vietare di svolgere prestazioni soggette alla valutazione di autorità comunali. Il divieto, insomma, non ha ad oggetto le autorità destinatarie, ma il luogo cui si riferisce l’attività.
In altri termini l’Assessore investito di competenze in materia urbanistica presso il comune di Bagheria non deve svolgere alcuna prestazione professionale che si riferisca al territorio bagherese. Mentre gli atti e i documenti elaborati, in qualità di tecnico, dall’Architetto/Assessore, seppure inviati al Genio civile, si riferiscono ad un suolo demaniale ricadente nel territorio di Aspra, e dunque all’interno del Comune di Bagheria.
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Chiariti definitivamente gli aspetti davvero rilevanti della vicenda non posso, infine, astenermi da una sintetica replica alle insinuazioni secondo cui l’obiettivo della mia iniziativa sarebbe quello di “infangare l’ onorabile reputazione” dell’Assessore e “di sollevare un caso politico per tentare di trarne vantaggi” in ordine alla mia richiesta di concessione della medesima area.

Al riguardo mi limito a far presente che le gravi infrazioni da me segnalate si riferiscono di certo ad una questione che mi interessa personalmente, ma assumono contorni ben più vasti e rilevanti, perché costituiscono un chiaro sintomo di un modo che non condivido di concepire l’esercizio dei poteri pubblici.

Ciò che mi turba non è dover concorrere con altro soggetto per l’assegnazione dell’area da parte della Regione Siciliana, ma che un esponente dell’Istituzione comunale possa consapevolmente, e pertanto volontariamente, violare una disposizione di una fonte normativa di primaria importanza dell’Ente da egli stesso amministrato, che prescrive un precetto generale di comportamento dei componenti della Giunta, finalizzato ad evitare posizioni potenzialmente conflittuali con l’ente territoriale” (cfr parere del 29.03.2014 del Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell’Interno).

La competizione è un elemento costitutivo e ricorrente della mia attività di imprenditore, e pertanto il mio intento non è quello di liberarmi, attraverso la polemica politica, di un concorrente, ma soltanto di ripristinare il corretto esercizio dei poteri pubblici, e soprattutto il rispetto delle norme e dei principi fondamentali di trasparenza, correttezza ed imparzialità che garantiscono uguale trattamento a tutti i cittadini.

Bagheria 02/09/2015

Sig. Maggiore Gaetano Fabio
 

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