Considerazioni sulla sentenza del C.G.A. sul piano regolatore

Considerazioni sulla sentenza del C.G.A. sul piano regolatore

Politica
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Qualche considerazione da persona di medio buonsenso e cultura politica circa la sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa che ha gettato nel caos la situazione urbanistica di Bagheria.

A partire dal fatto che la sentenza interviene dodici anni dopo la delibera di adozione del P.R.G. e otto anni dal decreto di approvazione dello stesso da parte dell'assessore regionale al territorio, allorquando il Piano ha espletato larga parte dei propri effetti, e si è alla vigilia dall'affidamento, così come è dato supporre agli uffici comunali, di una "revisione" del Piano regolatore, per la decadenza del regime vincolistico.

La sentenza non entra mai nel merito dell'oggetto delle lagnanze dei ricorrenti che, lo ricordiamo, eccepiscono sulla "illegittimità ex sé sotto vari profili, della deliberazione commissariale di adozione del nuovo piano per avere provveduto- specificano gli eredi di Vittorio Greco- alla integrale revisione delle precedenti scelte urbanistiche, superando persino gli standards minimi prescritti dalla legge, pur in vigenza di uno strumento urbanistico ancora efficace; ed in spregio alle aspettative edificatorie degli interessati, persino imprimendo alle aree destinazioni particolari in assenza dei richiesti presupposti ( destinazione a parco)." (Le aree in oggetto si trovano in contrada "Vignazza").

La sentenza invece esamina più approfonditamente il rapporto triangolare Comune-Università-Dipartimento/progettisti laddove si dice che " Al Dipartimento,e tanto meno, ai docenti da questo designati, non può essere attribuita natura di organo tecnico dell'Università; peraltro, non può riconoscersi la titolarità di incarico esterno conferito dal Comune, secondo la previsione dell'art.ecc..ecc.., ai professionisti designati dal Dipartimento, dal momento che nessun incarico formale risulta essere stato conferito dalla Commissione prefettizia ai singoli professionisti".

Ma è poi lo stesso consiglio a non dare particolare peso a questo aspetto , allorchè nella parte finale della sentenza sostiene: " in ogni caso tuttavia , possono essere assorbite ( le censure sull'incarico n.d.r.) dalla prevalente censura che investe la violazione dell'art. 3 comma 7, della legge regionale 15 del 991, per non essere stato preceduto, l'affdamneto dell'incarico, dalla adozione delle direttive generali da osservarsi nella stesura del piano ( che, nel caso in esame, anzi, di diversi mesi posteriore)."
Confessiamo che anche noi eravamo caduti nella trappola: che cioè fosse "vincolante" da parte dell'organo consiliare, o dei commissari come nel caso in esame, emanare le direttive generali prima ancora di procedere all'affidamento dell'incarico.

Ma l'art.7 della legge citata nella sentenza recita testualmente: "Ai fini della formazione dei Piani regolatori generali i comuni sono tenuti ad adottare le direttive generali da osservarsi nella stesura del piano Gli estensori del Piano regolatore generale devono presentare al comune uno schema di massima, redatto sulla base delle direttive medesime, entro sessanta giorni dalla data dell'incarico. Sullo schema di massima il consiglio comunale adotta le proprie determinazioni entro il termine di trenta giorni."

Quindi la precedenza delle direttive generali rispetto all'incarico si può al massimo desumere da un ragionamento logico, ma non c'è assolutamente nulla che dica in maniera perentoria che le direttive debbano precedere l'incarico.

La considerazione del C.G.A. è manifestamente infondata, e probabilmente riprende una argomentazione dell'avvocato Algozini. E' possibile quindi che l'assenza del Comune in questa fase del procedimento abbia provocato uno sbilanciamento delle tesi in favore dei ricorrenti che ha poi prodotto questa sentenza.

Cosa sta succedendo, e cosa potrebbe succedere.

Lunedì 12 Luglio l'assessore all'urbanistica Enzo Gulli, l'ing, Vincenzo Aiello, i legali del Comune avranno un abboccamento presso l'Assessorato regionale al Territorio, con i funzionari, per capire come dovranno comportarsi, anche perchè si fa strada in questa ore una possibile "scappatoia".

Il decreto dell'assessore regionale di approvazione del Piano, che è il sigillo finale al Piano regolatore, è intervenuto come dicevamo nel 2002, pertanto non è stato annullato, in quanto il ricorso delle famiglie Greco è stato presentato subito dopo la delibera di adozione commissariale del P.R.G. che è del 1998, e quindi rimane in piedi.

Potrebbe essere questa la ciambella di salvataggio?

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